Da come hai "steso" la tua frase si capisce che nel caso la variazione fosse superiore spetta all'assemblea la rettifica....tanto da poter agire "contro " il Condominio.
Non spetta all'assemblea la rettifica ma all'assemblea spetta l'approvazione della rettifica a carico di chi ha fatto la variazione (cioè il condomino che ha ceduto il garage pari a più del 20% del valore app.to+garage).. "Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma"
1 a-Se la variazione è superiore il ricalcolo delle tabelle è obbligatorio e il tutto compete (come spesa) a chi ha ampliato o ridotto la propria unità.
Ovvio. la spesa è a carico del richiedente in questo caso.
b-Se la variazione è inferiore ad 1/5 (20% rispetto al precedente) nessuna variazione diventa obbligatoria...e allora solo l'assemblea potrà decidere.
Errato. Se è inferiore al 20% l'assemblea non può decidere, cioè non può neanche approvare la rettifica proposta dal richiedente, ma l'eventuale rettifica deve essere approvata all'unanimità dei condomini.
2-Non esistono basi per agire contro il Condominio.
Errato. Se il garage è effettivamente più di 1/5 del valore app.to+garage allora qualora la rettifica proposta dal richiedente venisse respinta o ignorata dall'assemblea, il richiedente può citare il condominio per ottenere la revisione. "Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. "
3-La postante ha già dichiarato che esiste il valore millesimale per il garage. Quindi nessun tecnico da incaricare e nessun calcolo da rifare...ma la tabella deve essere corretta con la variazione dei 2 nominativi coinvolti.
Se esiste il tabelle il valore millesimale del garage allora stiamo discutendo del niente perchè i millesimi garage enora già distinti dai millesimi appartamento e c'e' semplicemente da comunicre all'amministratore la voltura del proprietario dell'unità immobiliare del garage ceduto senza revisione millesimi o quant'altro.
Se il garage di Tizio passa a Caio non vi sono "alterazioni strutturali" dell'edificio...alias non cambia la cubatura.
Ovvio ma l'art. 69 si applica ugualmente perchè si applica quando " è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare" ... NON DELLA CUBATURA TOTALE DELL'EDIFICIO.
L'unità immobiliare se accorpa sia appa.to che garage, nello scorporo del box subisce una variazione in riduzione e contestuale creazione di una nuova unità garage ex-novo di pari valore dello scorporo.
Se invece è vero il tuo punto 3)... allora ripeto a dire che stiamo parlando del niente e bisogna solo chiedere la voltura dell'u.i. garage