proid

Membro Attivo
Anche la variazione fosse inferiore al 20% il tutto ricade su quanti hanno fatto la modifica.... (dato che questo parametro percentuale nulla ha a che vedere con questo caso.): qui la variazione è ZERO. (algebrico)

Idem per l'inciso seguente, indicato sempre al post #2, non a proposito.

La variazione è ZERO nell'insieme del condominio ma non è zero rispetto al valore della tua unità immobiliare perchè va ridotto di X% per scorporare il garage.
Non essendoci accordo con l'acquirente la spesa di revisione dei millesimi (spostamento valore garage dalla tua unità a quella dell'acquirente) è a tuo carico perchè sei tu che l'hai causata con la vendita.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non comprendo questo ri-replicare ...a qualcuno è scattata la "fotocopiatrice"?

MAI SCRITTO IL CONTRARIO

A me pare proprio che tu qualche errore lo hai commesso :

Ora non ti resta che valutare con l'ausilio di un tecnico se l'entità dei millesimi del garage è in percentuale ai tuoi millesimi totali superiore ad un quindo (art. 69 disp.att.c.c.) e solo in tal caso puoi chiederne la rettifica all'assemblea o se non provvede agendo autonomamente contro il condominio.

Da come hai "steso" la tua frase si capisce che nel caso la variazione fosse superiore spetta all'assemblea la rettifica....tanto da poter agire "contro " il Condominio.

1 a-Se la variazione è superiore il ricalcolo delle tabelle è obbligatorio e il tutto compete (come spesa) a chi ha ampliato o ridotto la propria unità.
b-Se la variazione è inferiore ad 1/5 (20% rispetto al precedente) nessuna variazione diventa obbligatoria...e allora solo l'assemblea potrà decidere.
2-Non esistono basi per agire contro il Condominio.
3-La postante ha già dichiarato che esiste il valore millesimale per il garage. Quindi nessun tecnico da incaricare e nessun calcolo da rifare...ma la tabella deve essere corretta con la variazione dei 2 nominativi coinvolti.

Non si confonda il "rifare" le tabelle riparametando i valori delle unità dal "correggere" le tabelle attribuendo ai rispettivi proprietari la somma delle loro quote (abitazione+garage).

Le tabelle non si "rifanno" per una compravendita bensì quando in seguto ad alterazioni (costruzioni o demolizioni) cambia il rapporto fra le varie parti.
Se il garage di Tizio passa a Caio non vi sono "alterazioni strutturali" dell'edificio...alias non cambia la cubatura.
 

proid

Membro Attivo
Da come hai "steso" la tua frase si capisce che nel caso la variazione fosse superiore spetta all'assemblea la rettifica....tanto da poter agire "contro " il Condominio.
Non spetta all'assemblea la rettifica ma all'assemblea spetta l'approvazione della rettifica a carico di chi ha fatto la variazione (cioè il condomino che ha ceduto il garage pari a più del 20% del valore app.to+garage).. "Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma"


1 a-Se la variazione è superiore il ricalcolo delle tabelle è obbligatorio e il tutto compete (come spesa) a chi ha ampliato o ridotto la propria unità.
Ovvio. la spesa è a carico del richiedente in questo caso.


b-Se la variazione è inferiore ad 1/5 (20% rispetto al precedente) nessuna variazione diventa obbligatoria...e allora solo l'assemblea potrà decidere.
Errato. Se è inferiore al 20% l'assemblea non può decidere, cioè non può neanche approvare la rettifica proposta dal richiedente, ma l'eventuale rettifica deve essere approvata all'unanimità dei condomini.

2-Non esistono basi per agire contro il Condominio.
Errato. Se il garage è effettivamente più di 1/5 del valore app.to+garage allora qualora la rettifica proposta dal richiedente venisse respinta o ignorata dall'assemblea, il richiedente può citare il condominio per ottenere la revisione. "Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. "

3-La postante ha già dichiarato che esiste il valore millesimale per il garage. Quindi nessun tecnico da incaricare e nessun calcolo da rifare...ma la tabella deve essere corretta con la variazione dei 2 nominativi coinvolti.
Se esiste il tabelle il valore millesimale del garage allora stiamo discutendo del niente perchè i millesimi garage enora già distinti dai millesimi appartamento e c'e' semplicemente da comunicre all'amministratore la voltura del proprietario dell'unità immobiliare del garage ceduto senza revisione millesimi o quant'altro.

Se il garage di Tizio passa a Caio non vi sono "alterazioni strutturali" dell'edificio...alias non cambia la cubatura.
Ovvio ma l'art. 69 si applica ugualmente perchè si applica quando " è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare" ... NON DELLA CUBATURA TOTALE DELL'EDIFICIO.
L'unità immobiliare se accorpa sia appa.to che garage, nello scorporo del box subisce una variazione in riduzione e contestuale creazione di una nuova unità garage ex-novo di pari valore dello scorporo.
Se invece è vero il tuo punto 3)... allora ripeto a dire che stiamo parlando del niente e bisogna solo chiedere la voltura dell'u.i. garage
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Appunto, stai parlando del niente.
Il box ha la sua quota millesimale. Bastava comunicare la compravendita.

Quanto alla applicazione del art 69 dacc, ha poco senso citarlo quando non c'è né ampliamento né diminuzione sul totale complessivo.

Quando c'è un frazionamento o un accorpamento, è generalmente data per scontata la ripartizione o somma dei millesimi antecedenti fornita da chi ha eseguito le suddette varianti.
 

proid

Membro Attivo
Appunto, stai parlando del niente.
Sono in buona compagnia :)

Il box ha la sua quota millesimale. Bastava comunicare la compravendita.
Appunto... non trovo il punto dove si evince questo... nel quesito iniziale non lo dice.

Quanto alla applicazione del art 69 dacc, ha poco senso citarlo quando non c'è né ampliamento né diminuzione sul totale complessivo.
Quando c'è un frazionamento o un accorpamento, è generalmente data per scontata la ripartizione o somma dei millesimi antecedenti fornita da chi ha eseguito le suddette varianti.
Sbagliato. l'ho già spiegato che non c'entra niente la variazione totale ma è determinante la variazione relativa alla singola unità.
E sbagliato n.2 ... qui acquirente e venditore non sono d'accordo e quindi non si da per scontato niente
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Con il dovuto rispetto, mi sembri un po talebano..
Appunto... non trovo il punto dove si evince questo... nel quesito iniziale non lo dice.
Fidati lo ha scritto successivamente. In ogni caso lo hai scritto anche tu che se questi mm già esistono, non c'è da far nulla se non variarne la attribuzione in anagrafica.
Sbagliato. l'ho già spiegato che non c'entra niente la variazione totale ma è determinante la variazione relativa alla singola unità.
E sbagliato n.2 ... qui acquirente e venditore non sono d'accordo e quindi non si da per scontato niente
Qui cerchiamo di intenderci. Se ad esempio fraziono il mio appartamento di 100 m/m in due, e comunico al condominio che al primo in base alla superficie attribuirò 40 mm ed al secondo 60, gli altri condomini mi chiedo cosa abbiano ad obiettare in base all'art 69. Spero non mi dirai che applicando diversi coefficienti d'uso potrebbe risultare un complessivo valore maggiore di 100: perché in quel caso sarei io a reclamare la applicazione dell'art. 69, visto che la differenz provocata sarebbe ben inferoore al necessario 20%.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non spetta all'assemblea la rettifica ma all'assemblea spetta l'approvazione della rettifica
Converrai che messa in questo modo il senso cambia.
Più che "rettifica" dovevi usare "ratifica" (nel senso approvazione).
Ovvio ma l'art. 69 si applica ugualmente perchè si applica quando " è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare" ... NON DELLA CUBATURA TOTALE DELL'EDIFICIO.
Leggi meglio il dispositivo...se salti i passaggi ne alteri il senso.
@basty quantomeno ha ragione nel "principio" ...anche se poi erra nel calcolo.
La variazione che determina obbligo di ricalcolo è di 1/5 della singola unità e non dell'intero Condominio.
Il semplice passaggio di proprietà non determina alterazioni nei rapporti di valore ma solo nel nominativo.

Appunto... non trovo il punto dove si evince questo... nel quesito iniziale non lo dice.

Come per gli articoli di Legge devi leggere meglio...post n°9 in prima pagina e prima del tuo primo intervento.

Ciao Meri 56 si il box ha quote millesimali tanto è vero che l amministratore non ha detto che non modificherà

Quanto al resto non replico...troppa protervia nel affermare cose chiaramente in controsenso.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@basty quantomeno ha ragione nel "principio" ...anche se poi erra nel calcolo.
Spero domani non siamo investiti da un uragano... Dimaraz mi ha dato per una volta ragione!
A parte le battute, non ho fatto nemmeno calcoli: com'è possibile sbagliarli se non ve ne sono? (Spero non consideri un calcolo il 100=40+60)).
 

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