Un piccolo appunto: prima si registra e poi si trascrive.Dopo la stipula dell’atto, il notaio è tenuto a provvedere alla trascrizione e alla registrazione del contratto.
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Un piccolo appunto: prima si registra e poi si trascrive.Dopo la stipula dell’atto, il notaio è tenuto a provvedere alla trascrizione e alla registrazione del contratto.
scusa; ma la nipote al momento della morte della nonna, che sembra non abbia fatto testamento, non era una erede legittima non so se può essere invocata la collazione/riduzione.Non si dimentichi che la donazione non poteva ledere quote di legittima dei figli quindi del padre di @marla a pena di azione di collazione/riduzione.
ma il postante nega che ci siano i presupposti per una usucapione. Tuttavia portando testimoni appositamente istruiti il notaio può registrare l'avvenuto usucapione.La cugina avrà usucapito,
Non mi pare neghi i presupposti (che peraltro non conosce),ma che non se lo aspettasse.ma il postante nega che ci siano i presupposti per una usucapione
ma i presupposti sono così eclatanti che averli trascurati è segno di accondiscendenza.Non mi pare neghi i presupposti
ma il postante nega che ci siano i presupposti per una usucapione. Tuttavia portando testimoni appositamente istruiti il notaio può registrare l'avvenuto usucapione.
Si ma occorre che il legittimario a cui fanno riferimento sia premorto, altrimenti se è vivo tocca al legittimario medesimo portare avanti le proprie istanze.Tutti gli eredi legittimari (anche per "rappresentazione") possono contestare una lesione di legittima
Ovviamente ineccepibile...avevo precisato perché visto il "breve" (ironico) lasso di tempo trascorso dalla morte della nonna forse anche la generazione successiva l'ha "raggiunta".Si ma occorre che il legittimario a cui fanno riferimento sia premorto, altrimenti se è vivo tocca al legittimario medesimo portare avanti le proprie istanze.
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