Luigi Criscuolo

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Non si dimentichi che la donazione non poteva ledere quote di legittima dei figli quindi del padre di @marla a pena di azione di collazione/riduzione.
scusa; ma la nipote al momento della morte della nonna, che sembra non abbia fatto testamento, non era una erede legittima non so se può essere invocata la collazione/riduzione.
Invece, secondo me, ho qualche dubbio, visto che non c'è stata la trascrizione nelle immediatezze della donazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che la donataria, in considerazione che sono passati 20 anni dall'atto, abbia perso il diritto di accettare la donazione.
Dal Brocardi
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore [785 c.c.; l.f. 35, 167 2] (2). In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato (3) al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [1328, 1329 c.c.].


Se l'accettazione della donazione non è stata fatta contestualmente all'atto della donazione e la donante muore prima che la donataria le comunichi la sua accettazione è una donazione..... in sospeso. Mandare l'accettazione della donazione ad una persona morta da 20 anni, quando il diritto di accettare l'eredità di prescrive in 10?
 
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Franci63

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La cugina avrà usucapito,cercando come scusante per far digerire la cosa alla postante di rifarsi ad una presunta donazione che la nonna forse aveva detto di voler fare.
Una sorta di autoassoluzione per aver “fregato” dei parenti poco informati.
 

Dimaraz

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ma il postante nega che ci siano i presupposti per una usucapione. Tuttavia portando testimoni appositamente istruiti il notaio può registrare l'avvenuto usucapione.

Ciò che la postante scrive e/o crede di sapere è irrilevante ai fini della dichiarazione di usucapione...per la quale si è già scritto che un Notaio nulla centra (serve un Tribunale).

Sia @alberto bianchi che @franci 63 hanno colto il senso che intendevo sulla ipotizzata "donazione".

Quanto all'eventuale azione di collazione/riduzione che si tratti di una nipote/cugina nulla cambia.
Tutti gli eredi legittimari (anche per "rappresentazione") possono contestare una lesione di legittima sia stata la donazione registrata con atto fra vivi ...o "frutto" di un disposto testamentario.

Per me la "conoscenza" tecnico giuridica della cugina fa il paio con quella di @marla.
 

Luigi Criscuolo

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ho scritto notaio nel fervore di materializzare per iscritto il mio pensiero ma intendevo Giudice.
Tra l'altro anche io ho scritto in un mio intervento precedente che è il Giudice che, accertata la sussistenza degli elementi necessari per fare realizzare l'usucapione, ne dichiara l'avvenuto compimento.
Tutti gli eredi legittimari (anche per "rappresentazione") possono contestare una lesione di legittima
Si ma occorre che il legittimario a cui fanno riferimento sia premorto, altrimenti se è vivo tocca al legittimario medesimo portare avanti le proprie istanze.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Si ma occorre che il legittimario a cui fanno riferimento sia premorto, altrimenti se è vivo tocca al legittimario medesimo portare avanti le proprie istanze.
Ovviamente ineccepibile...avevo precisato perché visto il "breve" (ironico) lasso di tempo trascorso dalla morte della nonna forse anche la generazione successiva l'ha "raggiunta".
 

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