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Mediazione fallita e citazione in giudizio
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 470447" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che nella fattispecie in discussione il condominio è stato citato, e non il contrario.</p><p>Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare <em>ad hoc</em>.</p><p>Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo ex art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che l'eventuale clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorché deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non avrebbe efficacia giuridica, poiché il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali è appunto compresa quella di cui all'art. 1131 citato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 470447, member: 15253"] Premesso che nella fattispecie in discussione il condominio è stato citato, e non il contrario. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare [I]ad hoc[/I]. Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo ex art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che l'eventuale clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorché deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non avrebbe efficacia giuridica, poiché il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali è appunto compresa quella di cui all'art. 1131 citato. [/QUOTE]
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