marcanto

Membro Senior
Professionista
Direi che siamo in presenza di un condominio minimo di 2 proprietari.
Per la fattispecie vige l'art. 1105, ultimo comma, del CC

"Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore."

cospargere uno speciale prodotto, molto costoso, che protegge la guaina
Posso dissentire sull'espressione "molto costoso"
come già dicevo è:
applicazione di prodotto protettivo (comunemente detto alluminio per il colore brillante e riflettente) sulla guaina di un lastrico solare
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
assolutamente no !!!
bisogna vedere se il lastrico solare è praticabile, oppure no. Il lastrico solare è agibile quando i parapetti hanno una altezza di almeno 1.00 metri. I lavori di manutenzione eseguiti su parti non agibili, in questo caso sarebbero anche in quota, non rientrano nella edilizia libera.
Se il lastrico solare è praticabile, di norma si usa mettere la guaina con un lato, quello da calpestare, ardesiato proprio per resistere all'usura ed ai carichi del peso delle signore che camminano calzando scarpe con tacchi 12.
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
Gli interventi in edilizia libera si distinguono per la loro tipologia di lavori, non vi è nessuna attinenza tra edilizia libera che segue gli indirizzi della norma in materia edilizia con i lavori in sicurezza che seguono la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Si può fare interventi in edilizia libera ed essere soggetti alla sicurezza sul lavoro, e di controllo si può eseguire intervento pesantemente in edilizia e non essere soggetti alla sicurezza sul lavoro,.
Non so se ho reso l'idea.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma questo tetto da dove è accessibile? Doverlo rifare ogni tre quattro anni, forse dovrebbe farvi optare per una soluzione definitiva, ragionevolmente meno costosa.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
bisogna vedere se il lastrico solare è praticabile, oppure no. Il lastrico solare è agibile quando i parapetti hanno una altezza di almeno 1.00 metri. I lavori di manutenzione eseguiti su parti non agibili, in questo caso sarebbero anche in quota, non rientrano nella edilizia libera.
Se il lastrico solare è praticabile, di norma si usa mettere la guaina con un lato, quello da calpestare, ardesiato proprio per resistere all'usura ed ai carichi del peso delle signore che camminano calzando scarpe con tacchi 12.
110 cm./h ora ma il problema e altro, cosa copra questo tetto, come è divisa questa casa bifamiliare, perché di bifamiliare si tratta
 

castellarin renzo

Membro Attivo
Proprietario Casa
ESSENDO IL PROPRIETARIO DEL PRIMO PIANO E SUPPONENDO LO SIA ANCHE DEL TETTO, IL PROPRIETARO DEL PIANO TERRA(COME NEL TUO CASO) DOVREBBE PARTECIPARE ALLE SPESE AL 33%. DICO DOVREBBE,SALVO CHE IL TETTO APPARTENGA A TE E A CHI ABITA SOPRA. IO MI SONO TROVATO IN UNA SITUAZIONE SIMILE,SOLO CHE NEL CASO DI SPECIE, ERO IN CONTATTO CON IL TETTO USUFRUENDO LO SPAZIO PER 3 CAMERE.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ESSENDO IL PROPRIETARIO DEL PRIMO PIANO E SUPPONENDO LO SIA ANCHE DEL TETTO, IL PROPRIETARO DEL PIANO TERRA(COME NEL TUO CASO) DOVREBBE PARTECIPARE ALLE SPESE AL 33%. DICO DOVREBBE,SALVO CHE IL TETTO APPARTENGA A TE E A CHI ABITA SOPRA. IO MI SONO TROVATO IN UNA SITUAZIONE SIMILE,SOLO CHE NEL CASO DI SPECIE, ERO IN CONTATTO CON IL TETTO USUFRUENDO LO SPAZIO PER 3 CAMERE.
non c'è bisogno di alzare la voce.
Tu confondi le carte: una cosa è la decisione di fare un lavoro; un'altra faccenda è la suddivisione delle spese.
La copertura, se non risulta da titolo, è un bene comune anche in un condominio minimo cioè composto da solo due proprietari. Per fare lavori di manutenzione ci vuole l'accordo di tutte e due i proprietari. A meno che la situazione sia tale che la copertura provochi danni al proprietario dell'ultimo piano. In questo caso questo signore deve far ricorso al giudice (ex art 700 cpc) in modo che l'altro proprietario sia condannato a partecipare alle spese preventivate dal Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale. In alternativa il danneggiato puo fare lavori di sua iniziativa dopo essersi fatto fare da un suo Perito di PArte una Perizia Giurata che attesti lo stato di degrado della copertura e lo stato dei danni patiti. Dopo di che, se l'altro proprietario si sottrae al pagamento della sua parte, ci vuole un altro tipo di azione legale per ottenere il rimborso della parte a lui spettante sulla base della congruità della somma spesa giudicata dal CTU del Giudice.
Se da titolo risulta che la copertura è di proprietà di uno dei due condomini, quindi si tratta di un lastrico solare ad uso esclusivo, la suddivisione sarà di 1/3 al proprietario e di 2/3 a tutti coloro che sono coperti dal lastrico. Se il proprietario è anche coperto dal lastrico, pagherà 1/3 delle spese + 1/n di 2/3 delle medesime spese.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto