Grazie.
Per quanto riguarda il bonus mobili, ho già superato il massimale di spesa.
Le guide le ho lette, ma mi servirebbe un'interpretazione, perché l'enunciato secco non è inequivocabile.
«Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta [...] solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto».
Ora, si potrebbe configurare il tutto come se io dessi al falegname l'appalto per fornirmi e pormi in essere la cabina armadio
«Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza».
Si potrebbe dire che una cabina armadio non è un bene significativo e che, quindi, ha l'IVA agevolata tout court; ma si potrebbe anche pensare che non sia inclusa semplicemente perché questo tipo di appalto non gode di alcun beneficio: infatti, se fosse equiparato all'appalto dell'impresa edile o a quello dell'impr
esa che realizza gli impianti o gli infissi, il bene fornito (la cabina armadio) sarebbe da considerare un bene significativo in forza di analogia con quelli dell'elenco.
[Edit: sono andata a guardarmi il Decreto del 29/12/1999 - Min. Finanze. L'elenco dei beni significativi è preceduto dalla loro definizione:
«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per
cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata»
L'art. 31 della legge 457 definisce gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, vale a dire manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Cito l'esempio della manutenzione straordinaria, che mi riguarda, ma la sostanza è analoga per tutti le cinque tipologie:
Manutenzione straordinaria sono da considerarsi
«le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso»
I mobili non sono in alcun modo citati, quindi, direi che, con mia buona pace, l'IVA agevolata è esclusa]
Quello che è chiaro è che, se mi limito a comprare un mobile, sia facendolo montare (mettere in opera) da un terzo, sia montandomelo da me, l'IVA non può essere agevolata:
«Non si può applicare l’IVA agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente»
Al numero poco verde dell'Agenzia delle Entrate la voce elettronica voleva darmi appuntamento telefonico per il 24 luglio