tot92

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Proprietario Casa
Vorrei porvi un quesito.
Mia madre, proprietaria di un immobile) è stata condannata (insieme ai proprietari dei fabbricati adiacenti) ad arretrare tale immobile fino alla distanza di metri 5 dal confine (adesso dista 1,5m). Sorvolando sulla folle condanna (non è una casa di Lego e non si può spostarla e inoltre una demolizione parziale minerebbe la stabilità dell'intero edificio).

Mi chiedo: può un comproprietario di un terreno, (comproprietario, da solo), citare in giudizio i proprietari dei fabbricati dei terreno confinanti col suo, senza avere avuto il permesso degli altri comproprietari del suo terreno?
E qualora lo facesse (ha fatto così) e la storia finisse nel modo già descritto sopra, per poi pattuire un accordo pecuniario a titolo risarcitorio, avrebbe titolo a ricevere risarcimento anche dai proprietari (condannati) i cui immobili insistono a confine con particelle del terreno (di cui è cointestatario) ma non a lui intestate (in particolare intestata al fratello)?
 

Gianco

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Professionista
Il codice civile prevede una distanza minima del fabbricato dal confine di m 1,50, ovvero m 3,00 fra fabbricati. I piani urbanistici possono imporre distanze superiori, nel caso m 5,0 dal confine, corrispondente a m 10,0 fra fabbricati con pareti finestrate contrapposte.
L'art. 136 del DPR 380/2001 - Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
In alternativa si può annullare la distanza del fabbricato dal confine con una copertura o con un pergolato, a condizione che il fabbricato esistente sul lotto del vicino sia addossato al confine o ne disti almeno m 10.
Infine in qualità di comproprietario può tutelare i propri interessi anche se gli altri non sono d'accordo.
 

griz

Membro Storico
Professionista
non quadra: l'immobile è stato costruito abusivamente?
Se c'è un progetto era obbligato a sottostare alle norme del momento non a qualle attuali e non sarebbe mai stato approvato se non fosse stato a norma
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
può un comproprietario di un terreno, (comproprietario, da solo), citare in giudizio i proprietari dei fabbricati dei terreno confinanti col suo, senza avere avuto il permesso degli altri comproprietari del suo terreno?

Si, in quanto è a tutti gli effetti proprietario, anche se pro quota. Ogni proprietario può a gire a difesa del bene comune.


E qualora lo facesse (ha fatto così) e la storia finisse nel modo già descritto sopra, per poi pattuire un accordo pecuniario a titolo risarcitorio, avrebbe titolo a ricevere risarcimento anche dai proprietari (condannati) i cui immobili insistono a confine con particelle del terreno (di cui è cointestatario) ma non a lui intestate (in particolare intestata al fratello)?

Si decida: se è cointestatario significa che sono intestate pure a lui. Altrimenti NON è cointestatrio.

Comunque le transazioni (di questo si tratta) possono essere scritte nei più svariati modi; bisognerebbe vedere cosa effettivamente dice la sentenza e cosa effettivamente prevede la transazione.

Avv. Michele D'Auria - Consulenza Legale online e on site
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
non quadra: l'immobile è stato costruito abusivamente?
Se c'è un progetto era obbligato a sottostare alle norme del momento non a qualle attuali e non sarebbe mai stato approvato se non fosse stato a norma
Il vecchio art. 12 della 47/85 sostituito dall'art. 34 dell'art. 136 del DPR 380/2001 prevedeva che se una porzione di un fabbricato, realizzata abusivamente che con la sua eliminazione avesse danneggiato la porzione assentita, poteva essere sanata. Mi riferisco al caso delle due porzioni con un cordolo che prosegue fra loro, o la demolizione di un muro, realizzato portante all'estremità di un balcone. In questi casi l'eliminazione dell'abuso danneggerebbe la porzione autorizzata.
 

griz

Membro Storico
Professionista
l vecchio art. 12 della 47/85 sostituito dall'art. 34 dell'art. 136 del DPR 380/2001 prevedeva che se una porzione di un fabbricato, realizzata abusivamente che con la sua eliminazione avesse danneggiato la porzione assentita, poteva essere sanata
si ma se viene leso il diritto del confinante con una costruzione a distanza illegale la sanatoria sarà comunque negata e l'immobile dovrà essere demolito.
Il mio dubbio è diverso: se l'imobile è stato costruito legalmente a m 1,50, il vicino non avrebbe mai ricevuto una sentenza a suo favore, di qui la domanda posta sopra: l'immobile è abusivo?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
A volte le cause vengono impostate in modo errato e condotte ancora peggio.
Un mio cliente ha perso una causa con il vicino verso il quale aveva realizzato una recinzione in muratura da oltre vent'anni, quindi il confine era usucapito, perché ha sostenuto che quello fosse il confine catastale. La CTU ha dimostrato che differiva di circa m 1,50 ed è stato ripristinato il confine catastale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
E qualora lo facesse (ha fatto così) e la storia finisse nel modo già descritto sopra, per poi pattuire un accordo pecuniario a titolo risarcitorio, avrebbe titolo a ricevere risarcimento anche dai proprietari (condannati) i cui immobili insistono a confine con particelle del terreno (di cui è cointestatario) ma non a lui intestate (in particolare intestata al fratello)?
Allora da quanto mi sembra di aver capito io vorrei dire:
a) se i proprietari confinanti sono stati condannati tutti devono pagare indipendentemente dalla consanguineità stretta (fratelli o sorelle). Il fatto di essere fratello non lo esime di pagare i danni cagionati all'altro fratello.
b) il risarcimento è uno ed uno solo. Mi spiego non è che un'altro dei comproprietari dello stesso fondo avendo saputo del risultato positivo della vertenza può mettersi a fare pure lui un'altra lite. Il risarcimento, che dovrebbe scaturire da un accordo extragiudiziale (visto che il giudice ha optato per la demolizione), dovrà soddisfare tutti i comproprietari e dovrà essere diviso tra di loro.
 

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