Troppo generalizzato...in cosa la Legge "recita il contrario"?
Nell' altro "universo" avevo già dato spiegazioni sul nuovo Art. 67 DACC..te le reincollo:
Art. 67 D.A.C.C.
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale
Ho evidenziato le parti che disciplinano l' argomento delega con colori diversi per meglio comprendere le diverse questioni.
1) Il primo comma esordisce stabilendo quello che è un diritto inviolabile di ciascun condomino sia esso proprietario di una piccola parte o di svariate unità di grandi proporzioni (millesimi). E' bene tenere bene a mente questo principio visto che l' Art. 67 è comunque inderogabile. Nessun Regolamento Condominiale potrà disporre cose difformi.
2)dal momento di entrata in vigore della Legge (18Giugno 2013) una delega sarà valida solo se in forma scritta (in precedenza poteva bastare anche la forma verbale come una telefonata).
3)si è posto un limite alle deleghe conferibili ad una singola persona (delegato) per i Condomini con più di 20 proprietari. Tale limite è ricavabile dalla duplice combinazione di 2 fattori: 1/5 dei proprietari (teste) e 1/5 della proprietà (1000/5 = 200 millesimi),
Qualsiasi caso dove non vi è un superamento contemporaneo dei 2 limiti è perfettamente lecito e legale.
4)L' amministratore non potrà mai più ricevere deleghe... nemmeno se sia al contempo condomino (amministratore interno)
Se hai altri punti oscuri non hai che da specificare meglio quali.