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Ospite
Il presidente.... deve accertare che tutti i condomini siano stati convocati con a.r....... l'amministratore deve garantire che tutti siano stati invitati
lIl presidente che è nominato dall'assemblea, deve accertare che tutti i condomini siano stati convocati con a.r
Quanto al Presidente, nessuna norma del diritto positivo gli impone quanto su indicato; infatti l'art.1136 CC stabilisce solo che : "L'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati"; ciò combinato con con la costante giurisprudenza in materia di Cassazione (specificamente con Cassazione 1830/2000 "Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia" ben dimostra come il Presidente, in presenza di regolare convocazione di uno dei comunisti pro indiviso, debba procedere nei lavori, ritenendosi plausibile che, alla luce delle rassicurazioni fornite dall'Amministratore e data la presenza di uno dei comunisti, anche gli altri aventi diritto ne siano stati conseguentemente informati.
Non vero; non esiste diritto di rappresentazione parziaria del bene comune.se si presenta una comproprietaria senza delega può rappresentarsi solo se stessa per i suoi mm. di pp.
Non a caso, art.67 disp. att.“Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproproprietari interessati a norma dell’art.1106 c.c.”.