ralf

Nuovo Iscritto
Buona sera a tutti.
Una signora anziana usufruttuaria dell'appartamento in cui risiede desidera ritirarsi in una casa di riposo e cedere (non so se il termine è giusto) l'usufrutto alla figlia che ha anche la nuda proprietà dell'immobile

La domanda è: occorre andare dal notaio, se si normalmente chi lo paga in un caso come questo?
C'è una prassi o fa parte degli accordi? grazie :)
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Re: rinuncia all'usufrutto.

L'atto è gratuito e, come tale, soggetto alla disciplina dell'imposta di successione e donazione di cui al Dlgs 346/1990. Pertanto: trattandosi di rinuncia tra parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4% del valore dell'usufrutto, per il valore che oltrepassa la franchigia di un milione di euro; le imposte ipotecarie e catastali sono fisse (ciascuna pari a euro 168) se si tratta di prima casa, altrimenti sono rispettivamente pari al 2% e all'1% del valore (catastale) dell'usufrutto.
 

r.dapino

Nuovo Iscritto
Non sono per niente daccordo con Orozo Cresenzo: L'usufrutto è un diritto reale che ".... è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquisirsi per usucapione...."(art 978 cc). Esso, "...non può eccedere la vita dell'usufruttuario...." e se costituito a favore di una persona giuridica "non può eccedere i 30 anni..."(art 979 cc). Esso può essere ceduto anche a terzi ma deve esserne data comunicazione al nudo proprietario e comunque la sua durata resta invariata. Si runusce automaticamente alla nuda proprietà alla sua scadenza naturale (quando sia fissato un termine) ovvero al decesso dell'usufruttuario. Questo tipo di riunione avviene automaticamente, senza necessità di notaio: occorre soltanto una voltura catastale che sconta una tassa di circa 70 euro +la pratica che personalmente viene valotata da me (salvo casi particolari in cui vi siano infinità di beni) al massimo un centinaio di euro.
Quando si configuri il caso in esame, ovvero che l'usufruttuario voglia far si che l'usufrutto si riunisca alla nuda proprietà prima della sua scadenza naturale: questo si configura come cessione del diritto di usufrutto.
Riguardando un bene immobile, è un atto che deve essere stipolato da Notaio e può essere fatto come vendita, ed in tal caso sconta le imposte relative, ovvero per donazione ed in tal caso sconta imposte assai minori.

Sono comunque sempre dovuti gli onorari notarili e le spese accessorie.

E' bene ricordare che l'usufrutto indica il possesso dell'immobile (ossia colui che ....risquote l'affitto, paga le tasse e compie le opere di manutenzione ordinaria.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
GianfrancoElly ha scritto:
Penso che nel caso specifico la figlia possa anche non fare nulla: alla morte della usufruttuaria riunirà l'usufrutto alla nuda proprietà pagando soltanto 70 euro per la voltura
Però fino ad allora la figlia se volesse venedere la piena proprietà non potrebbe farlo se non con l'intervento dell'usufruttuaria.
Jrogin
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Jrogin ha scritto:
GianfrancoElly ha scritto:
Penso che nel caso specifico la figlia possa anche non fare nulla: alla morte della usufruttuaria riunirà l'usufrutto alla nuda proprietà pagando soltanto 70 euro per la voltura
Però fino ad allora la figlia se volesse venedere la piena proprietà non potrebbe farlo se non con l'intervento dell'usufruttuaria.
Jrogin
Hai ragione
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
gent.le sig ralf- quando si trasferisce l'usufrutto in vita, è necessario atto notarile. in questo caso donazione di usufrutto da genitore a figlio e contestuale riunione di usufrutto alla nuda proprieta in capo al figlio, che diviene cosi pieno ed esclusivo, fatti salvi altri soggetti aventi diritto.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per alienare la piena proprietà dell'immobile necessita che vi partecipi anche l'usufruttuario, diversamente - come sopra già osservato - dal rispettivo titolare sono trasferibili al terzo acquirente o la nuda proprietà o il solo usufrutto. Ovviamente mediante atto notarile da trascrivere nei PP.RR.
Nel caso prospettato sarebbe però anche configurabile, al fine pratico perseguito e con presunto minor costo, una procura speciale della madre a gestire i suoi affari (art.2028 c.c.) riferiti all'usufrutto dell'immobile; autorizzandovi la figlia a stipularne i contratti locativi, incassarne i canoni, trattenerseli a titolo remunerativo e senza obbligo di rendiconto. Con tutti gli inerente altri poteri o facoltà d'azione e preventiva loro ratifica. Ci può stare.
 

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