Non sono per niente daccordo con Orozo Cresenzo: L'usufrutto è un diritto reale che ".... è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquisirsi per usucapione...."(art 978 cc). Esso, "...non può eccedere la vita dell'usufruttuario...." e se costituito a favore di una persona giuridica "non può eccedere i 30 anni..."(art 979 cc). Esso può essere ceduto anche a terzi ma deve esserne data comunicazione al nudo proprietario e comunque la sua durata resta invariata. Si runusce automaticamente alla nuda proprietà alla sua scadenza naturale (quando sia fissato un termine) ovvero al decesso dell'usufruttuario. Questo tipo di riunione avviene automaticamente, senza necessità di notaio: occorre soltanto una voltura catastale che sconta una tassa di circa 70 euro +la pratica che personalmente viene valotata da me (salvo casi particolari in cui vi siano infinità di beni) al massimo un centinaio di euro.
Quando si configuri il caso in esame, ovvero che l'usufruttuario voglia far si che l'usufrutto si riunisca alla nuda proprietà prima della sua scadenza naturale: questo si configura come cessione del diritto di usufrutto.
Riguardando un bene immobile, è un atto che deve essere stipolato da Notaio e può essere fatto come vendita, ed in tal caso sconta le imposte relative, ovvero per donazione ed in tal caso sconta imposte assai minori.
Sono comunque sempre dovuti gli onorari notarili e le spese accessorie.
E' bene ricordare che l'usufrutto indica il possesso dell'immobile (ossia colui che ....risquote l'affitto, paga le tasse e compie le opere di manutenzione ordinaria.