locatore, ancorché abbia ottenuto un titolo esecutivo per l’intera somma dovuta dal conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare anche in parte il suo credito con il deposito cauzionale ed eccepire l’estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7360, Contarino c. Benediktinerkloster, in Arch. Ioc. e cond. 1997
Segue che solo alla materiale riconsegna dei locali ,il deposito cauzionale di 3 mensilità può soddisfare in parte il locatore dal mancato pagamento dei canoni.
Ma la restituzione del locale,dopo sentenza di convalida sfratto è di fatto accettata dal locatore con tutti gli oneri pagati si presume,se consensuale tra le parti.
Altrimenti ci pensa l'ufficiale giudiziario ,etc
Quindi il deposito cauzionale presumibilmente può rimanere solo per i danni....
Comunque va da se che per immobili abitativi si affitta SOLO a SOLIDE BUSTE PAGA.
Il mio approfondimento è specifico per il NON abitativo,quindi Società
Ossia solo i casi nei quali la locazione è una passività di bilancio.
Va da se che NON pagare una passività,che crea anche credito d'imposta se l'azienda va male,e metterla a bilancio è frode fiscale,e poi ormai l'affitto si paga solo con bonifico bancario.
Nonostante questo deterrente,sono sempre di più i casi di società morose .
Nonostante anche i requisiti per fallire non sono più semplici come una volta,per società di capitali.
Il locatore,a parte una buona verifica della solidità della società conduttrice(visura storica,bilanci) quale altro strumento ha come deterrente da inserire nel contratto per rendere sconveniente la morosità da parte della società conduttrice?
Idee?
Eccellente:
Se il conduttore abbia arrecato all’immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contratto, sia necessario l’esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell’art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 24 maggio 2013, n. 12977
Segue che solo alla materiale riconsegna dei locali ,il deposito cauzionale di 3 mensilità può soddisfare in parte il locatore dal mancato pagamento dei canoni.
Ma la restituzione del locale,dopo sentenza di convalida sfratto è di fatto accettata dal locatore con tutti gli oneri pagati si presume,se consensuale tra le parti.
Altrimenti ci pensa l'ufficiale giudiziario ,etc
Quindi il deposito cauzionale presumibilmente può rimanere solo per i danni....
Comunque va da se che per immobili abitativi si affitta SOLO a SOLIDE BUSTE PAGA.
Il mio approfondimento è specifico per il NON abitativo,quindi Società
Ossia solo i casi nei quali la locazione è una passività di bilancio.
Va da se che NON pagare una passività,che crea anche credito d'imposta se l'azienda va male,e metterla a bilancio è frode fiscale,e poi ormai l'affitto si paga solo con bonifico bancario.
Nonostante questo deterrente,sono sempre di più i casi di società morose .
Nonostante anche i requisiti per fallire non sono più semplici come una volta,per società di capitali.
Il locatore,a parte una buona verifica della solidità della società conduttrice(visura storica,bilanci) quale altro strumento ha come deterrente da inserire nel contratto per rendere sconveniente la morosità da parte della società conduttrice?
Idee?
Eccellente:
Se il conduttore abbia arrecato all’immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contratto, sia necessario l’esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell’art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 24 maggio 2013, n. 12977
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