StLegaleDeValeriRoma

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Per la locazione degli immobili cosiddetti "commerciali" la terza sezione della Cassazione con la recente sentenza dell'11 ottobre 2016 n. 20384 ha espresso questi importanti principi che sottopongo all'attenzione dei lettori locatori e dei molti esercenti di attività commerciali quali locatari di negozi e locali non aperti al pubblico.
"In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 L. 27 luglio 1978 n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.
Inoltre si legge nella sentenza che "la clausola che preveda la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è valida a condizione che si tratti, non già di un vero e proprio "aumento", bensì di un "adeguamento" del canone al mutato valore locativo dell’immobile volto a ripristinare il sinallagma originario, evitando uno squilibrio a vantaggio del conduttore altrimenti determinato dal canone fisso ovvero di una limitata e iniziale "riduzione" del canone convenuto, sempre che nell’uno, come nell’altro caso, tanto emerga da elementi obiettivi e predeterminati cui sia affidata "la scaletta" del canone."

Attenzione pertanto a redigere nella maniera consona la clausola in questione nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo.

studiolegaledevaleri@gmail.com
 

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Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie
SOLO PREZZO A REGIME e sconto iniziale.......
Se si vuole contrattare un nuovo canone più alto del canone a regime,se c'è accordo si rifà il contratto
Solo la rettifica al ribasso è possibile e gratuita all'Agenzia delle Entrate
O sbaglio?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Sbaglia anonimo professionista.
Nella sentenza proposta è detto chiaramente che "la clausola che preveda la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è valida a condizione che si tratti, non già di un vero e proprio "aumento", bensì di un "adeguamento" del canone al mutato valore locativo dell’immobile volto a ripristinare il sinallagma originario, evitando uno squilibrio a vantaggio del conduttore altrimenti determinato dal canone fisso ovvero di una limitata e iniziale "riduzione" del canone convenuto, sempre che nell’uno, come nell’altro caso, tanto emerga da elementi obiettivi e predeterminati cui sia affidata "la scaletta" del canone."
 

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Membro Assiduo
Professionista
La scaletta è consolidata .
Il canone convenuto nel contratto è X,dichiarato.
Per il buon avvio dell'attività in via eccezionale si prevede un canone iniziale ridotto di Y per Z mesi.
Sono 15 anni che andiamo avanti così.
Con pure accertamenti Agenzia delle Entrate su contratti in essere.Nessuna obiezione.

Che s'intende per un adeguamento del canone al mutato valore locativo dell'immobile?
Non certo all'adeguamento ISTAT.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Ok ho letto la sentenza .
Si riferisce a pattuizione di un canone maggiorato postumo alla stipula del contratto di locazione.
E' pure sciocco che una società immobiliare ,locatrice,si metta a stipulare con una scrittura privata,previo accordo con il conduttore,un aumento del canone di locazione postumo alla stipula.
Dovevano semplicemete rifare il contratto.
E ci sono arrivati solo in cassazione per stabilire un principio arcinoto?
E' ammessa solo la rettifica al ribasso.Con scrittura privata registrata,gratuitamente Agenzia delle Entrate.
NON adeguamenti al rialzo
 

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