Le nuove marche telematiche (nate nel 2007) riportano stampata la data di emissione (quindi non necessitano di essere annullate ed inoltre fa fede la data del documento su cui è applicata la marca).
Il decreto 642/72 all'art. 2, rubricato:
"Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso.
L’imposta di bollo e’ dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa …"
Questo significa che tutti gli atti ad esso soggetti nel momento in cui sono emessi o validati dalla firma, devono avere la marca da bollo in bella vista con una data di emissione antecedente o uguale alla data di sottoscrizione dell’atto.
Altrimenti si potrebbe essere sanzionati per ritardata applicazione dell'imposta di bollo proprio in forza dell'art. 2 del sopra citato decreto, il quale dunque stabilisce che l'atto per cui è obbligatorio apporre la marca deve nascere in bollo, ossia deve essere in bollo sin dall'origine.
Il decreto 642/72 all'art. 2, rubricato:
"Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso.
L’imposta di bollo e’ dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa …"
Questo significa che tutti gli atti ad esso soggetti nel momento in cui sono emessi o validati dalla firma, devono avere la marca da bollo in bella vista con una data di emissione antecedente o uguale alla data di sottoscrizione dell’atto.
Altrimenti si potrebbe essere sanzionati per ritardata applicazione dell'imposta di bollo proprio in forza dell'art. 2 del sopra citato decreto, il quale dunque stabilisce che l'atto per cui è obbligatorio apporre la marca deve nascere in bollo, ossia deve essere in bollo sin dall'origine.