zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
Luogo: Padova
Appartamento con locazione parziale: ogni conduttore ha una camera singola a uso esclusivo e uso condiviso delle parti comuni.
Ogni conduttore ha un suo contratto e le relative scadenze sono diverse.
Desumo che siano concettualmente uguali ma non ho certezza perché ne ho visto solo uno. Che è quello sul quale vorrei chiarimenti.

Il contratto è titolato come in oggetto con esplicito riferimento all'art. 5 c. 2 legge 431/98.
Poi però nei vari articoli si parla di contratto transitorio senza rinnovo se non concordato permanendo le condizioni di transitorietà. E tutto fa riferimento alla tipologia transitoria con tanto di riferimenti normativi.
A mio parere un po' confuso come contratto.

Avrei tre quesiti:
1) il contratto è da considerarsi come da oggetto, quindi per studenti universitari, oppure come da corpo, quindi transitorio?
2) indipendentemente da quanto sopra se il locatore vuole rientrare in appartamento per farne la propria abitazione principale, e non si dovesse trovare accordo fra le parti, è costretto ad aspettare l'uscita dell'ultimo conduttore oppure ha degli strumenti per "forzare la mano" e liberare l'appartamento prima della scadenza naturale del contratto residuo?
3) nel caso l'ultimo conduttore resti solo in appartamento la questione divisione delle bollette, per inciso intestate al proprietario, come funziona? Il singolo contratto parla di 10 euro/mese forfettario per utenze e spese condominiali. Poi in un articolo successivo si parla, relativamente alle spese condominiali, di conguaglio finale. Paga tutte le spese condominiali il solo conduttore rimanente (ovviamente per il periodo in cui è da solo)?

Spero di essere stato chiaro.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
1) I contratti concordati per studenti universitari devono obbligatoriamente essere redatti in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).
Non è chiaro se quelli di cui parli si riferiscono all'Allegato C o all'Allegato B.
Devi verificarlo.

2) Il locatore deve aspettare che tutti i contratti giungano a scadenza e tutti i conduttori rilascino l'immobile.
Per quanto riguarda quelli per studenti universitari (Allegato C) il rinnovo alla prima scadenza è automatico, per uguale periodo. Può essere evitato solo se recede il conduttore.
Il locatore non può in alcun modo disdire il contratto alla prima scadenza, neppure se vuole utilizzare l'appartamento come propria abitazione principale.

3) Ogni conduttore paga solo la sua quota di oneri accessori (rate periodiche di acconto salvo conguaglio. Se si stabilisce un importo forfettario per le spese, viene tassato).
Nel periodo in cui le altre stanze rimango sfitte/vuote, le spese relative rimangono a carico del locatore.
Se ne era già parlato qui:
 

Allegati

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  • AllegatoB.pdf
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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
riferimento all'art. 5 c. 2 legge 431/98.
Che recita:
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base
dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis.


Quindi ritengo che la clausola da te citata:
contratto transitorio senza rinnovo se non concordato permanendo le condizioni di transitorietà
sia in contrasto con quella obbligatoria per i contratti concordati studenti universitari:
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi
prima della data di scadenza del contratto.


.
 

zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
1) I contratti concordati per studenti universitari devono obbligatoriamente essere redatti in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).
Non è chiaro se quelli di cui parli si riferiscono all'Allegato C o all'Allegato B.
Devi verificarlo.
Infatti non si capisce, o quantomeno non lo capisco io.
Posto uno stralcio del contratto per cercare di capire.

In ogni caso al conduttore non interessa che ci sia il rinnovo perché si laurea e al momento non si sa dove farà il dottorato oppure dove lavorerà.
Il problema è che il locatore vorrebbe "far andar via prima della scadenza" l'inquilino e se il contratto è annullabile perché "fatto male" allora potrebbero sorgere problemi.
 

Allegati

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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
uno stralcio del contratto
Quel contratto non è regolare.
Chi lo ha redatto o non conosce la legislazione vigente oppure ha tentato di evitare il rinnovo automatico per i successivi 18 mesi.

Il canone è stato calcolato correttamente, in base ai parametri dell'Accordo Territoriale?
Il contratto è stato asseverato dal Sindacato? Suppongo di no, considerato quanto scritto negli Art. 1 e 12 (disdetta del locatore).

il locatore vorrebbe "far andar via prima della scadenza" l'inquilino
Non è possibile farlo andare via prima del 31/12/2025.
Se l'inquilino si rivolge ad un Sindacato scopre che può rimanere in quell'appartamento anche per il secondo periodo contrattuale di 18 mesi, nel caso voglia proseguire gli studi (dottorato).
 

zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
Se l'inquilino si rivolge ad un Sindacato scopre che può rimanere in quell'appartamento anche per il secondo periodo contrattuale di 18 mesi
Buono a sapersi nel dovesse servire anche se credo che l'obiettivo sia quello di non avere questioni sulla scadenza.

La condizione del recesso per il conduttore invece potrebbe considerarsi valida (un mese) in entrambe le tipologie di contratto (transitorio oppure universitario)?
 

zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
Il canone è stato calcolato correttamente, in base ai parametri dell'Accordo Territoriale?
Il contratto è stato asseverato dal Sindacato? Suppongo di no, considerato quanto scritto negli Art. 1 e 12 (disdetta del locatore).
Tra l'altro ho il dubbio che il contratto non sia stato registrato visto che la ricevuta di registrazione non si trova.
E nel caso ci sarebbe anche il problema delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
In pratica un pastrocchio.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ho il dubbio che il contratto non sia stato registrato
Come sicuramente sai, un contratto di locazione non registrato è nullo.

la ricevuta di registrazione non si trova.
Il locatore può verificare se nel suo cassetto fiscale risulta la registrazione di quel contratto.

il problema delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai contratti concordati occorre l'asseverazione di un Sindacato firmatario dell'Accordo Territoriale.
 

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