Se invece parliamo di contratti transitori (per i quali occorre scrivere e dimostrare l'esigenza transitoria del locatore o del conduttore), copio e incollo l'art. 2, c. 2, D.M. 16/01/2017:
2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria
relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti
superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo
censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi
massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee,
come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai
contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni,
fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi
anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari
esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale,
i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni
previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della
legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la ripartizione degli
oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a
30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.