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Ollj

Ospite
Scopo dei miei interventi era finalizzato a chiarire: non certo a dare giudizi sulle persone
Come no... :D
sono allergico a forme di linguaggio apparentemente "da iniziati", che sembrano voler dare un tono di maggior autorevolezza a quanto di afferma.
Questo non è dar un giudizio... ;)

Ad ogni modo per ritornare in tema:
già chiaramente illustrato dall'avv. Dauria
Quanto illustrato dall'Avv. richiedeva una precisazione; diversamente si sarebbe potuto pensare che la Massima in oggetto di Cassazione avesse aperto la strada ad un'ipotesi di "nullità assoluta", cosa che non è, dato che il locatore ha molteplici strumenti per evitare di versare l'indennità di occupazione al locatore (e pretendere una pigione regolare)
ritenevo che le eventuali repliche richiedessero una risposta altrettanto diretta, non lasciata ad interpretazioni potenzialmente equivocabili, o a latenti contrastanti opinioni
Cosa mai avvenuta dato che così replicò il sottoscritto:
"Si consideri come la Giurisprudenza abbia, nell'ultimo periodo, svolto una "maggior tutela" verso il conduttore, nel senso che il contratto in forma orale non sempre integra ipotesi di nullità assoluta; in tal senso Tribunale di Verona n. 1706/2015 e Cassazione SS.UU. n. 18214/15 che indica anche la specifica ipotesi di nullità relativa e come tale rilevabile solo dal conduttore.
Ergo, nell'ipotesi in cui sia il locatore ad imporre il contratto orale, al conduttore, ex. art.13 comma 5° legge 1998, spetterà azione di accertamento della locazione e conseguente rideterminazione della pigione nei limiti di legge; conseguentemente al locatore alcuna azione d'indennità per occupazione dell'immobile e azione per il rilascio del medesimo. L'onere della prova (del contratto imposto dal locatore e subito dal conduttore) è a carico dell'inquilino


Ora se Lei è incapace di comprendere tal intervento, è problema un suo problema; non a caso nella parte da lei contestata alcun verbo positivo è stato inserito, ma anzi il valore negativo del passo ben si coglie.

Faceva prima a chiedere un chiarimento (invece di entrare a gamba tesa)

A cose più importanti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non c'era bisogno di dotte citazioni per farci intendere che in ogni vertenza ogni bravo avvocato sa trovare argomentazioni per sostenere il proprio assistito, sia esso la parte attorea che la parte convenuta. E il suo intervento, con qualche sforzo, si era capito benissimo.

Salvo non spiegarci perchè lei abbia la costante abitudine di usare l'aggettivo alcuno in frase affermativa, con significato negativo. Vedo che persevera:
nella parte da lei contestata alcun verbo positivo è stato inserito, ma anzi il valore negativo del passo ben si coglie.

Lo si coglie il senso, certamente, dato che alcun è usato a sproposito: difficile invece interpretare le ragioni per la sua avversione ad usare correttamente il termine nessun , visto il suo elaborato e fiorito modo di esprimersi, salvo dare la interpretazione di cui sopra, che non è un giudizio sulla sua persona, ma sul suo linguaggio.

Forse è qualcun altro a sottovalutare la capacità di comprensione altrui: che non dovrebbe essere oggetto di ripetute repliche. Spero finisca qui.
 
O

Ollj

Ospite
Non c'era bisogno di dotte citazioni per farci intendere che in ogni vertenza ogni bravo avvocato sa trovare argomentazioni per sostenere il proprio assistito, .
Ma qual dotta citazione!
Lei è assillato da elementi insussistenti.
Quanto evidenziato era il miserrimo copia/incolla di uno stralcio della Massima di Cassazione. È tal Corte che ha sentenziato la tutela del conduttore. Insussistente alcuna argomentazione da bravo avvocato.
A Cesare quel che è di Cesare. :)
 

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