Le locazioni immobiliari stipulate dall'usufruttuario sono opponibili, per tutta la loro residua durata che comunque non può protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto, al pieno proprietario che consolidi la propria titolarità dominicale in conseguenza della cessazione dell'usufrutto, solamente qualora esse constino da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa anteriore.
Approfitto della tua cortesia, ancora.
Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato?
E nel caso in cui il contratto prosegua così com'è non oltre il quinquennio, c'è il dovere di avvertire il conduttore almeno un anno prima?
Grazie