@Gagarin Le “Case e appartamenti per vacanze” sono strutture turistico-ricettive del comparto regionale extralberghiero, nel Lazio (vedo che scrivi da lì), gestibili sia da privati che da imprenditori (art.7 del RR 14/2017).
E’ un’attività assimilabile a quella alberghiera, distinta solo per dimensioni più ridotte. Le “CAV” laziali, oltre ad un alloggio arredato, devono fornire ulteriori prestazioni aggiuntive, incompatibili con la locazione: servizio di assistenza 24h, cambio di biancheria da letto e da bagno ogni 3 giorni o su richiesta del cliente, servizio di pulizia camere e bagni giornaliero.
Il contratto di locazione di un immobile da adibire all’attività di “Case e appartamenti per vacanze” trova disciplina nell’art.27 della legge 392 del 1978, con conseguente applicabilità delle norme relative agli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, che vuol dire che la durata della locazione non può essere inferiore a nove anni.
In sostanza, l’immobile, ancorché a destinazione catastale abitativa (categoria “A”, tranne A10), viene locato ad uso NON abitativo (è una locazione di codice “S1”), e passa indenne dalla forche caudine del modello di registrazione RLI.
Locare con un quadriennale ad uso abitativo un immobile utilizzato come struttura turistico-ricettiva è pratica abbastanza frequente, ma azzardata per le ricadute sia in ambito civilistico che fiscale.
Gli esercizi ricettivi – anche se hanno sonorità che evocano la residenzialità - come le “Case e appartamenti per vacanza” o gli “Affittacamere” – nel nostro ordinamento sono inquadrati come attività commerciali, e, quindi, lo strumento da utilizzare è la locazione ad uso diverso dall’abitazione, la cui disciplina è contenuta nel Capo secondo della citata legge 392, salvo affitto d’azienda alberghiera con dotazioni e pertinenze preordinate all’esercizio dell’attività d’impresa, che, però, è cosa diversa dalla locazione di un immobile da adibire ad attività ricettiva.