griz

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io farei un distinguo:
l'abitabilità è stata concessa secondo la 47/85, in deroga ad una serie di norme igienico-sanitarie, i minimi di superficie dell'alloggio per persona sono disciplinati (se non ricordo male) da un D.P.R. , secondo me hanno un valore diverso
cerco di spiegarmi meglio: posto che l'alloggio sia ritenuto abitabile, può essere abitato in funzione di quanto previsto al D.P.R. dal quale io ritengo si possa derogare per l'alloggio di superficie inferiore se riferito ad una sola persona, sulle 2 e oltre, non più

poi potrebbe essere una battaglia contro i mulini a vento però....
 

bartolini3

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Guarda che ti sbagli, le norme igienico sanitarie non possono essere derogate perchè derivano da una norma primaria , cioè dal diritto costituzionale alla salute . Appena ho tempo cerco le sentenze a supporto e te le indico. Credo che ci sia anche una sentenza della corte costituzionale.
 

griz

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Guarda che ti sbagli, le norme igienico sanitarie non possono essere derogate perchè derivano da una norma primaria , cioè dal diritto costituzionale alla salute . Appena ho tempo cerco le sentenze a supporto e te le indico. Credo che ci sia anche una sentenza della corte costituzionale.

sicuramente, ma ai tempi della 47/85 si è derogato, e questi alloggi, come tanti altri sono alloggi abitabili secondo la legislazione. Definire oggi l'inagibilità significa verificare la rispondenza alle norme, invalidando di fatto le autorizzazioni concesse allora, serve la volontà politica dell'amministrazione comunale di mettere la cosa in discussione. Non credo che il cittadino proprietario possa ricorrere in quanto, come dici, le prescrizioni igienico-sanitarie non sono derogabili, quindi il comune non avrà problemi a gestire la cosa, ma rimane comunque un problema di un certo spessore politico che spesso si preferirà non affrontare
 

bartolini3

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Grazie sei stato molto esaustivo. Credo che mi attiverò per fare in modo che l'amministratore del condominio solleciti l'amministrazione condominiale ela USL ad intervenire.
 

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