Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti

Potreste elencarmi gli step in carico ad un donante, in una successione ereditaria, per mettere a norma di legge una somma data in vita ad un solo erede, di modo che sia usufruibile a tutti gli effetti in futuro?
Come ad esempio la lettera va scritta di pugno a mano del donante poi? Va fatta autenticare in qualche maniera?

Di modo che in futuro potrà essere presentata al notaio ed attuate tutte le verifiche e azioni.... Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Le donazioni di non modico valore rispetto al patrimonio del donante devono essere fatte con atto pubblico scritto, ciò significa redatto da un Notaio che provvederà alla registrazione presso la Agenzia delle Entrate.
Quindi o il donante si reca dal notaio oppure il notaio si reca dal donante. Non si può fare il fai da te pena la nullità dell'atto.
Quello che devi sapere è che siccome le donazioni fatte in vita dal de cuius vanno portate a collazione per la ricomposizione della massa ereditaria al fine di ricostruire l'entità degli importi spettanti ai legittimari (coniuge superstite, figli di qualsiasi tipo, ed in mancanza di figli i genitori, se viventi) il donante può fare la donazione con dispensa di collazione. Tuttavia la dispensa è operativa entro il valore della quota disponibile (parte della massa ereditaria di cui il de cuius può fare quello che vuole) se il valore della donazione supera nel suo complesso il valore della quota disponibile, la parte in eccesso va portata a collazione (messa nella massa ereditaria) pertanto la donazione subirà una riduzione.
 

Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le donazioni di non modico valore rispetto al patrimonio del donante devono essere fatte con atto pubblico scritto, ciò significa redatto da un Notaio che provvederà alla registrazione presso la Agenzia delle Entrate.

grazie vittorievic, ma e una cifra di molto bassa, volevo sapere solo come renderla autentica.. non basta una lettera controfirmata e autografata.. OK
Passo , ciao
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
le donazioni fatte in vita dal de cuius vanno portate a collazione
I soggetti tenuti alla collazione sono solamente i figli e i loro discendenti e il coniuge (o la parte dell'unione civile) che concorrono alla successione.
Pertanto chi vi sarebbe tenuto se decide di non accettare l’eredità non è soggetto alla collazione.
 

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