Ciò che avete deliberato nel 2011 è corretto, perchè uscì una sentenza di corte di cassazione la n. 18477 del 9 agosto 2010 con cui vennero modificati i critri di votazione per la modifica delle tabelle millesimali redatte in modalità assembleare.
Mi spiego meglio: Con questa sentenza, se le tabelle millesimali erano di natura contrattuale, ovvero allegate ai rogiti notarili e/o ad un regolamento di condominio, allora per la loro modifica occorreva ancora l'unimità dei consensi, mentre se le tabelle erano di natura assembleare, ovvero redatte in un secondo tempo e approvate dall'assemblea, per la loro modifica bastava la maggioranza.
Nella nuova riforma del condominio l'art 69 dice: I valori proporzionali delli singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'art. 68, possono essere rettificati o modificati all'unanimità, ma l'art. 68 cita espressamente la tabella millesimale allegata al regolamento di condominio redatta in applicazione dei criteri legali o convenzionali, ovvero di natura contrattuale, così come ribadì la setenza sopra citata.
In sostanza la nuopva riforma ha ribadito e confermato la sentenza di cassazione.
Modifica delle tabelle millesimali: addio all'unanimità.
Con ordinanza n. 2568 del 2 febbraio 2009, la seconda Sezione Civile della Cassazione aveva disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente al fine di dirimere le discrepanze nella giurisprudenza della Corte stessa a proposito della competenza dell'assemblea alla approvazione (o revisione) delle tabelle millesimali e alle forme (maggioritaria o unanime) di tale espressione di volontà. In materia edilizia, il tema era particolarmente sentito nelle regioni dove si é scelto, a partire dalla fine degli anni novanta, di facilitare il recupero ai fini abitativi dei locali sottotetti.
Con sentenza n. 18477 del 9 agosto, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente accertato sia la competenza della assemblea in materia sia la possibilità per questa di intervenire a semplice maggioranza, ferma restando la possibilità per i condomini di chiederne, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
La sentenza fa anche giustizia di un orientamento consolidato secondo cui soltanto le delibere approvate in sede assembleare potevano essere modificate a maggioranza, mentre non lo erano quelle di natura cd. convenzionale, ossia "predisposte dall'unico originario proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità", le quali avrebbero potuto essere modificate unicamente con il consenso unanime dei condomini o per atto dell'autoprità giudiziaria ex art. 69 disp. att. C.C.
Ribadita la differenza tra disposizioni regolamentari e disposizioni contrattuali, la Corte precisa infatti che le tabelle millesimali non hanno natura contrattuale "per il solo fatto che, ai sensi dell'art. 68 disp. att. cod. civ., siano allegate ad un regolamento di origine c.d. ^contrattuale^, ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè, approvare quella ^diversa convenzione^ di cui all'art. 1123 comma 1, cod. civ. "
Alla luce di quanto esposto, conclude la Corte, "deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, secondo comma, cod. civ."