Gatta
Membro Attivo
E' un quesito molto importante.
Capita di dover trattare una pratica assicurativa sia essa RCA o INf.
Trascorre del tempo tra visite mediche,trattative eccetera.
Poi alla fin fine al momento della liquidazione Ti viene eccepita la prescrizione (sia essa biennale o annuale).
Attenzione perchè la Cassazione ha confermato il consolidato principio "in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto" (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).
Quindi occorre sempre tutelarsi laddove il tempo scorra sterilmente notificando una bella raccomandata RR ai fini dell'interruzione della prescrizione (2943 e 1310cc).
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Capita di dover trattare una pratica assicurativa sia essa RCA o INf.
Trascorre del tempo tra visite mediche,trattative eccetera.
Poi alla fin fine al momento della liquidazione Ti viene eccepita la prescrizione (sia essa biennale o annuale).
Attenzione perchè la Cassazione ha confermato il consolidato principio "in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto" (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).
Quindi occorre sempre tutelarsi laddove il tempo scorra sterilmente notificando una bella raccomandata RR ai fini dell'interruzione della prescrizione (2943 e 1310cc).
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