Solo per quanto riguarda gli immobili locati ad uso abitativo e solo qualora sia prevista nel contratto di locazione una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (ad esempio che il contratto si risolva di diritto nel caso di mancata corresponsione di due mensilità consecutive del canone) il locatore non è tenuto a versare le imposte sui canoni non percepiti a decorrere dalla risoluzione espressa del contratto.
Lo ha ribadito la sentenza n. 365/5/2014 della Commissione Tributaria di Brescia.
http://www.italiaoggi.it/solofisco/solofisco_dett.asp?id=201408251153331356
Ciò non vale, invece, per i contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, nel qual caso il canone di locazione va dichiarato - anche se non percepito - fino a quando non si sia è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. (art. 26 TUIR e Sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 26 luglio 2000).
Lo ha ribadito la sentenza n. 365/5/2014 della Commissione Tributaria di Brescia.
http://www.italiaoggi.it/solofisco/solofisco_dett.asp?id=201408251153331356
Ciò non vale, invece, per i contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, nel qual caso il canone di locazione va dichiarato - anche se non percepito - fino a quando non si sia è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. (art. 26 TUIR e Sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 26 luglio 2000).