franz371

Membro Attivo
Ho riguardato il Codice. Per es. dice

Art. 1123. Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

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Se leggiamo il secondo capoverso... se uno proprio ha uso zero di una cosa, direi che dovrebbe avere spese zero

Come dicevo: Il fatto di coprirla é un funzione che hanno voluto introdurre loro, ma non é obbligtoria e da quello che mi é detto non era presente all'origine, ma introdotta in una successiva ristrutturazione dell'immobile negli anni '90! e come dicevo l'androne é un vano conduce al vano scale che non sono lí presenti, non so se tieni presente quelle case di vecchia costruzione con un cortiletto, chiostrino che conduce al vano scale: Questo "cortiletto" presenta superiormente il "famoso" lucernario ...
Onestamente, per una zona che non è assolutamente di mio accesso: mi sembra assurdo!
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Purtroppo sei uno contro tutti e se tutti decidono di non usare la tabella 4 ti toccherà andare da un legale che potrà valutare la cosa, a mio modesto avviso se non ci fosse la tabella millesimale 4 non avresti possibilità ma visto che c’è perché è stata fatta?
Pertanto !
ma dicci sei chiaramente proprietario del negozio le luce come viene ripartita la paghi?
Perché se non la paghi è un esempio da portare come discussione alla riunione mentre se la paghi la vedo ancora più dura perché avresti dovuto lamentarti già prima
:fiore:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Come dicevo: Il fatto di coprirla é un funzione che hanno voluto introdurre loro, ma non é obbligtoria e da quello che mi é detto non era presente all'origine, ma introdotta in una successiva ristrutturazione dell'immobile negli anni '90! e come dicevo l'androne é un vano conduce al vano scale che non sono lí presenti, non so se tieni presente quelle case di vecchia costruzione con un cortiletto, chiostrino che conduce al vano scale: Questo "cortiletto" presenta superiormente il "famoso" lucernario ...
Onestamente, per una zona che non è assolutamente di mio accesso: mi sembra assurdo!
In questo caso, se questo fatto (coprire con un lucernario l'androne) è stato approvato solo da alcuni condomini e non da tutti, potrebbe trattarsi di utilizzazione separata e voluttuaria a beneficio di chi l'ha approvata (in pratica una proprietà condominiale parziale, 3°comma art. 1123 e art. 1121 cc) e questi condomini devono mantenere quanto da loro approvato e pagato e non far ricadere su tutti la manutenzione di quanto hanno voluto introdurre ed approvare loro.
 

franz371

Membro Attivo
Purtroppo sei uno contro tutti e se tutti decidono di non usare la tabella 4 ti toccherà andare da un legale che potrà valutare la cosa, a mio modesto avviso se non ci fosse la tabella millesimale 4 non avresti possibilità ma visto che c’è perché è stata fatta?
Pertanto !
ma dicci sei chiaramente proprietario del negozio le luce come viene ripartita la paghi?
Perché se non la paghi è un esempio da portare come discussione alla riunione mentre se la paghi la vedo ancora più dura perché avresti dovuto lamentarti già prima
:fiore:

Sono proprietario di un immobile adibito a negozio, tutte le utenze relative al mio immobile, nello specifico luce, acqua sono indipendenti. Sono in possesso di un contatore personale sia di luce che di acqua ...

Logicamente non pago nulla relativamente alle spese di luce, o altro relative al vano androne.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa chiacchia: oltre alla tabella 4, che in effetti se c'è, l'avran fatta per qualche motivo, c'è soprattutto quell'art. del Codice che ho riportato prima, e che probabilmente è quello che ha ispirato la stesura la tab.4 medesima.
Se anche uno è solo contro tutti in assemblea, ma si cominciano a leggere gli articoli del Codice Civile che ci danno ragione, gli altri cominciano a pensarci su un po' meglio, perchè comincia a farsi strada l'idea che stanno per prendere una decisione illegittima e che poi dovranno pagare pure le spese legali del dissenziente. Meglio ancora, se uno ritiene che un certo art. del Codice sia dalla sua parte, va in assemblea e ne distribuisce le fotocopie così la gente se lo legge e se lo analizza bene.
Secondo me quell'art. (unito al fatto che probabilmente è stato la causa scatenante della tabella) è chiaro.
Qualcuno ne propone una lettura diversa? Franz deve solo essere sicuro di essere proprio non abilitato all'accesso di quell'androne (non aver le chiavi, non dover usare il passaggio per accedere a qualcosa...).
 

franz371

Membro Attivo
Scusa chiacchia: oltre alla tabella 4, che in effetti se c'è, l'avran fatta per qualche motivo, c'è soprattutto quell'art. del Codice che ho riportato prima, e che probabilmente è quello che ha ispirato la stesura la tab.4 medesima.
Se anche uno è solo contro tutti in assemblea, ma si cominciano a leggere gli articoli del Codice Civile che ci danno ragione, gli altri cominciano a pensarci su un po' meglio, perchè comincia a farsi strada l'idea che stanno per prendere una decisione illegittima e che poi dovranno pagare pure le spese legali del dissenziente. Meglio ancora, se uno ritiene che un certo art. del Codice sia dalla sua parte, va in assemblea e ne distribuisce le fotocopie così la gente se lo legge e se lo analizza bene.
Secondo me quell'art. (unito al fatto che probabilmente è stato la causa scatenante della tabella) è chiaro.
Qualcuno ne propone una lettura diversa? Franz deve solo essere sicuro di essere proprio non abilitato all'accesso di quell'androne (non aver le chiavi, non dover usare il passaggio per accedere a qualcosa...).


Confermo che non ho alcuna chiave del portone e non utilizzo in alcun modo il portone per accedere a qualcosa ... L'unico accesso é l'ingresso del negozio che é esterno sulla strada.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Confermo che non ho alcuna chiave del portone e non utilizzo in alcun modo il portone per accedere a qualcosa ... L'unico accesso é l'ingresso del negozio che é esterno sulla strada.
Non è il fatto di avere o non avere la chiave per accedere all'androne, perchè se questo lucernario fosse stato costruito quando è stato eretto lo stabile, sarebbe di proprietà comune a tutti (cc art 1117), salvo titolo diverso, ad esempio e per similitudine posso accennare all'ascensore, il quale non essendo usato dai negozianti, se questo è nato con lo stabile è di proprietà comune a tutti (salvo titolo diverso);

Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo. --- Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273

Mentre se fosse stato costruito dopo, (come in questo caso del lucernario, che tu hai detto) sarebbe di proprietà esclusiva di chi lo ha approvato e fatto costruire essendo di utilizzazione separata e non essenziale (o voluttuaria) agli altri.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Non voglio fare polemiche: si ragiona per capire e approfondire sempre meglio. L'esempio degli ascensori però per me non è del tutto calzante, nel senso che nel caso citato almeno la potenzialità dell'uso c'è. Anche uno del piano terreno può usarlo per salire per i fatti suoi. Ma se l'uso gli fosse impedito? A Roma ci si imbatte ancora in ascensori che si aprono solo con la chiave. Se uno del piano terreno la chiave non ce l'ha perchè non l'ha voluta? Paga lo stesso?
Io invece continuo a meditare sull'art. citato prima:

"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità."

Se Franz non ha nemmeno l'accesso, che utilità ne trae? Lui non ha neppure la potenzialità dell'uso.

A parte il discorso sulle spese successive di natura voluttuaria che meritano senz'altro un approfondimento.
Ciao a tutti
 

franz371

Membro Attivo
Non è il fatto di avere o non avere la chiave per accedere all'androne, perchè se questo lucernario fosse stato costruito quando è stato eretto lo stabile, sarebbe di proprietà comune a tutti (cc art 1117), salvo titolo diverso, ad esempio e per similitudine posso accennare all'ascensore, il quale non essendo usato dai negozianti, se questo è nato con lo stabile è di proprietà comune a tutti (salvo titolo diverso);

Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo. --- Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273

Mentre se fosse stato costruito dopo, (come in questo caso del lucernario, che tu hai detto) sarebbe di proprietà esclusiva di chi lo ha approvato e fatto costruire essendo di utilizzazione separata e non essenziale (o voluttuaria) agli altri.


Ma non so ... Ti dico ad esempio l'ascensore c'é, ma le spese dell'ascensore non vengono attribuite a me e sono gestite da un altra tabella la 3 in cui io non rientro ...
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma non so ... Ti dico ad esempio l'ascensore c'é, ma le spese dell'ascensore non vengono attribuite a me e sono gestite da un altra tabella la 3 a cui io non rientro ...

Aggiungo all'ultimo mio post che si è incrociato con questo: non è che l'accesso all'ascensore è consentito solo a chi usa l'androne? Questo rinforzerebbe la mia teoria: se non puoi usare, non paghi
 

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