arcy

Membro Attivo
Salve,
è stata convocata l'assemblea condominiale, avente all'oggetto i lavori di ripristino del soffitto (intonaco) all'interno dell'abitazione del condomino all'ultimo piano, danni causati da gravi fenomeni infiltrativi sul lastrico solare. Eseguiti già da tempo i lavori su lastrico solare, il condomino rappresentava la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi all'interno della sua unità abitativa e pertanto portava all'attenzione dei presenti un preventivo di spesa chiesto a una ditta di sua fiducia, dove l'assemblea accettava. Tuttavia la stessa chiedeva di far chiarezza sulla posizione del committente ovvero relativamente alla figura del responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D Lgs 81/08 poiché trattandosi di proprietà privata e la cui ditta designata dallo stesso condomino , si ritiene che il condominio/amministratore non ha alcuna titolarità giuridica nel sedime di svolgimento dei lavori e pertanto non può figurare quale committente.
Secondo voi è corretto?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo voi è corretto?
scusa ragiona chi è il committente dei lavori?
Se è il condominio sarà il condominio che nominerà un D.L. (per far si che i lavori vengano eseguiti come da Capitolato accettato dalla Impresa) ed un C.S.E. .
C'é sempre il solito difetto che il coordinatore per la Sicurezza viene sempre nominato in fase di Esecuzione dei lavori e mai, come invece prescrive la legge, anche in fase di Progettazione (C.S.P.).
Se invece il committente dei lavori è il condomino, è lui che si organizza come vuole, ed alla fine presenta il conto, preventivamente autorizzato dalla assemblea condominiale. In questo caso il condominio dovrebbe pretendere una liberatoria dal condomino, che i lavori di riparazione del danno sono stati eseguiti secondo il capitolato da lui redatto e che lui non ha altro da pretendere.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Il condomino ha subito un danno, e l’assemblea ha approvato la spesa per il risarcimento, secondo il preventivo presentato dal condomino.
Ora il condominio risarcirà il danno, versando la somma stabilita, ed il condomino chiamerà la ditta a fare i lavori.
Committente sarà il condomino.
 

arcy

Membro Attivo
Il condomino ha subito un danno, e l’assemblea ha approvato la spesa per il risarcimento, secondo il preventivo presentato dal condomino.
Ora il condominio risarcirà il danno, versando la somma stabilita, ed il condomino chiamerà la ditta a fare i lavori.
Committente sarà il condomino.
questo è stato oggetto di contestazione da parte del condomino in sede di riunione, pretendendo il condominio quale committente per i suoi lavori. L'assemblea si riserva approfondimenti a cura del condomino per quanto attiene la figura del committente.
La mia non vuol essere sterile polemica ma essere osservante degli obblighi di legge in materia antinfortunistica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, peraltro il recente disposto normativo a decorrere dal 1 ottobre scorso obbliga le imprese edili ad essere in possesso della "patente a crediti" rilasciata dall' 'INAIL. L'omesso controllo da parte del committente è sanzionabile peculiarmente in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza e in caso di infortuni gravi anche penalmente.
 
Ultima modifica:

arcy

Membro Attivo
scusa ragiona chi è il committente dei lavori?
Se è il condominio sarà il condominio che nominerà un D.L. (per far si che i lavori vengano eseguiti come da Capitolato accettato dalla Impresa) ed un C.S.E. .
C'é sempre il solito difetto che il coordinatore per la Sicurezza viene sempre nominato in fase di Esecuzione dei lavori e mai, come invece prescrive la legge, anche in fase di Progettazione (C.S.P.).
Se invece il committente dei lavori è il condomino, è lui che si organizza come vuole, ed alla fine presenta il conto, preventivamente autorizzato dalla assemblea condominiale. In questo caso il condominio dovrebbe pretendere una liberatoria dal condomino, che i lavori di riparazione del danno sono stati eseguiti secondo il capitolato da lui redatto e che lui non ha altro da pretendere.
se fosse stato questo caso, il condominio avrebbe deciso quale ditta appaltare sulla scorta di preventivi presentati da ciascun condomino.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
questo è stato oggetto di contestazione da parte del condomino in sede di riunione, pretendendo il condominio quale committente per i suoi lavori.
Se succede qualche incidente sul cantiere il responsabile finale in concorso è il Committente del lavoro (culpa in vigilando e/o culpa in eligendo); poi c'è il titolare della impresa, in qualità di datore di lavoro e preposto per la sicurezza; poi c'è il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il DAtore di Lavoro; poi c'è il Dirigente del Cantiere ed infine c'è Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Gli interventi edilizi possono essere eseguiti da chi è titolare di un diritto reale sul bene (area o fabbricato) oggetto dell'intervento o di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (ad esempio rapporto di locazione o di conduzione) ma sempre con l'autorizzazione del proprietario.
Non mi sembra questo il caso per il quale il condominio possa arrogarsi delle prerogative ispettive di controllo.
La tua pretesa è paragonabile a quella di chi ha procurato un incidente automobilistico con torto, accettasse di risarcire il danno procurato, lasciando al danneggiato la iniziativa di portare la vettura danneggiata dal proprio carrozziere di fiducia, e pretendesse di inviare una persona a controllare che la vettura venisse riparata da dipendenti del carrozziere che siano tutti regolarmente iscritti a libro paga, che abbiano fatto appositi corsi di formazione, e che il carrozziere medesimo non abbia segnalato negli ultimi 5 anni nessun infortunio.
 
Ultima modifica:

arcy

Membro Attivo
Se succede qualche incidente sul cantiere il responsabile finale in concorso è il Committente del lavoro (culpa in vigilando e/o culpa in eligendo); poi c'è il titolare della impresa, in qualità di datore di lavoro e preposto per la sicurezza; poi c'è il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il DAtore di Lavoro; poi c'è il Dirigente del Cantiere ed infine c'è Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Gli interventi edilizi possono essere eseguiti da chi è titolare di un diritto reale sul bene (area o fabbricato) oggetto dell'intervento o di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (ad esempio rapporto di locazione o di conduzione) ma sempre con l'autorizzazione del proprietario.
Non mi sembra questo il caso per il quale il condominio possa arrogarsi delle prerogative ispettive di controllo.
La tua pretesa è paragonabile a quella di chi ha procurato un incidente automobilistico con torto, accettasse di risarcire il danno procurato, lasciando al danneggiato la iniziativa di portare la vettura danneggiata dal proprio carrozziere di fiducia, e pretendesse di inviare una persona a controllare che la vettura venisse riparata da dipendenti del carrozziere che siano tutti regolarmente iscritti a libro paga, che abbiano fatto appositi corsi di formazione, e che il carrozziere medesimo non abbia segnalato negli ultimi 5 anni nessun infortunio.
Purtroppo il condomino si è mostrato scettico e pretendeva di fare le nozze con i fichi secchi...
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Purtroppo il condomino si è mostrato scettico e pretendeva di fare le nozze con i fichi secchi...
in che senso? Mi sembra che i pareri espressi in questo thread sulle pretese condominiali sono concordi nello stabilire che il condominio, in questo caso, dopo aver concordato l'importo del danno cagionato, non ha alcun diritto di sindacare nei lavori eseguiti all'interno della singola proprietà condominiale.
 

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