l'amministratore ha detto che i costi del muratore ( per il lastrico) e per l’imbianchino ( per l’appartamento) li sommera’ e farà pagare 1/3 al proprietario del lastrico e i 2/3 divisi tra chi sta sotto al lastrico DANNEGGIATO COMPRESO
non avevo capito che il lastrico fosse di proprietà privata. Se i danni sono stato cagionati per incuria manutentiva del proprietario del lastrico l'art. 1126 del c.c. (1/3 e 2/3) viene a meno, cioè non viene applicato se viene provata la negligenza manutentiva del proprietario.
L’utilizzatore esclusivo del lastrico è liberato dalla responsabilità per i danni derivati ad appartamenti sottostanti per infiltrazioni di acqua dando la prova del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, che può anche consistere nell’ inerzia colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua amministrazione) che sia rimasto inerme pur essendo stato tempestivamente informato dell’esistenza di guasti, vizi o difetti da cui il danno è derivato.
La manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo è una spesa che va affrontata applicando il 1126 del c.c.
Nel caso di caso di evento fortuito sia gli interventi di riparazione/sostituzione della guaina impermeabilizzante sia i danni provocati dalle infiltrazioni ai condomini sottostanti si risarciscono applicando il 1126 del c.c. Quindi compreso il danneggiato. Se il proprietario del lastrico è anche condomino sottostante paga 1/3 e la sua parte dei 2/3.