Il reato di appropriazione indebita come definito dall'art. 646 del codice penale prevede che "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata."
L'amministratore di un condominio, imputato per appropriazione indebita, aveva messo in atto un uso non consentito del denaro dei diversi condomini di cui egli aveva il possesso ed una destinazione incompatibile con le ragioni del possesso.
La sezione settima della Cassazione penale con l'ordinanza n. 18699 del 15 gennaio 2019 ha ribadito come sia pacifico per la configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, che l'agente, in questo caso l'amministratore, violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere (Cassazione II n. 50672 del 24/10/2017). La sentenza di condanna dell'amministratore è stata confermata.
studiolegaledevaleri@gmail.com
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata."
L'amministratore di un condominio, imputato per appropriazione indebita, aveva messo in atto un uso non consentito del denaro dei diversi condomini di cui egli aveva il possesso ed una destinazione incompatibile con le ragioni del possesso.
La sezione settima della Cassazione penale con l'ordinanza n. 18699 del 15 gennaio 2019 ha ribadito come sia pacifico per la configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, che l'agente, in questo caso l'amministratore, violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere (Cassazione II n. 50672 del 24/10/2017). La sentenza di condanna dell'amministratore è stata confermata.
studiolegaledevaleri@gmail.com
Ultima modifica: