Deduco che l'amministratore possa imporre il luogo della assemblea.
Credevo che essendo pagato dal condominio fosse l'assemblea a imporre dove fare le riunioni.
Il condomino ha una sala condominiale enorme circa 50mq
E' una ripicca infantile.
Ultima domanda.
So che per la elezione del nuovo amministratore occorrono il 50%+1 sia come millesimi che come proprietari.
Ma le deleghe valgono come la presenza fisica in questo frangente ?
Oppure è neccessaria la presenza in loco di tutti i proprietari al momento del voto.
Il regolamento, depositato presso un notaio, stabilisce che un condomino possa avere massimo due deleghe.
Grazie ancora e buona serata
L'amministratore, essendo pagato dal condominio, non può che convocare l'assemblea dove la maggioranza dei condomini decide di svolgerla, a meno di particolari previsioni del regolamento.
Se dai verbali delle assemblee non risulta una esplicita richiesta, può farla svolgere dove crede opportuno per la migliore predisposizione della sala allo svolgimento della riunione.
Le deleghe valgono come le presenze, in qualsiasi frangente. Il condomino può essere presente di persona o tramite delegato. Ovviamente valgono i limiti alle deleghe imposti dal regolamento.
P.S. Con le lotte contro l'amministratore, che spesso danno luogo a fazioni interne, e le ripicche reciproche, si danneggia solo l'andamento del condominio perché l'amministratore non è un nemico, ma un professionista nominato e pagato da voi per fare il vostro interesse.
Se si appura unanimemente che non svolge bene il suo compito, ci si accorda preventivamente tra i condomini per valutare se c'è un altro nominativo condiviso dalla maggioranza da proporre e poi, alla prima assemblea utile, si propone un amministratore nuovo, si vota a maggioranza e così si sostituisce il vecchio rapidamente e senza polemiche e litigi.