I fondi finanziari, sono accantonamenti, detti anche fondi di riserva per spese future deliberate dall' assemblea.
Detti accantonamenti, si possono classificare in tre categorie:
Accantonamenti che derivano dallo svolgimento di contratti (Es. fondo T.F.R. del portiere)
Accantonamenti che derivano dall' attuazione di delibere di assemblea, per spese future e incerte anche se prevedibili.
Accantonamenti che derivano da fatture e/o spese non pagate e inserite nella bozza di rendiconto da approvare (Questa fattispecie è comunemente detta in modo "informale" dagli amministratori come "Rendiconto predisposto per competenza").
Nel merito quando una fattura non pagata è inserita nell' elenco di spese a consuntivo, le quali devono essere liquidate a conguaglio dai condomini, si crea effettivamente un accantonamento finanziario di proprietà dell' ente condomìnio, finalizzato al pagamento della fattura non pagata esposta.
In tutti e tre i casi, l' amministratore E' OBBLIGATO a predisporre dei prospetti riassuntivi in cui il condòmino possa essere informato riguardo:
A) L' entità complessiva degli accantonamenti finanziari di proprietà dell' ente condomìnio.
B) La copertura finanziaria dei fondi con la cassa, la banca, ed, eventualmente, il conguaglio da pagare.
Pertanto i fondi di riserva sono di proprietà dell' Ente Condominio, e non devono essere restituiti al venditore (poichè altrimenti l' amministratore li dovrebbe subito richiedere al compratore per rifinanziare il fondo).
E' opportuno rilevare la presenza di questi fondi al momento della dichiarazione che l' amministratore emette al compratore per confermare l' assenza di debiti condominiali, e che questo valore sia compreso nella trattativa di compravendita.