StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Una recente Cassazione civile si è pronunciata su una presunta situazione di conflitto d'interessi dell'amministratore in relazione alla sua posizione di delegato dei condomini assenti.
Sulla premessa che il conflitto di interessi si configura quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, "curi un interesse proprio invece di quello del suo mandante", nella controversia in commento il giudice di legittimità rilevava che l'amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti e "non palesava una sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui".
Il conflitto d'interesse si configura se l'amministratore non esprime la volontà riferitagli dal condomino mandante, unico legittimato a contestarlo.
Nella controversia decisa dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1662 pubblicata il 22 gennaio 2019, si contestava a priori che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d'interesse senza identificarne il contenuto concreto.
Rilevano i giudici di piazza Cavour che deve essere dedotto e comprovato dalla parte che l'amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti oppure ha espresso il voto in contrasto con la volontà del condomino delegante o in conflitto d'interesse con l'ente condominiale.
In entrambi i casi, precisa la Corte, "si realizza un mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino".
studiolegaledevaleri@gmail.com
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Conflitto d'interesse o no, esiste qualcosa, nella sua attuale formulazione vigente da più di cinque anni: l'art. 67, comma 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Conflitto d'interesse o no, esiste qualcosa, nella sua attuale formulazione vigente da più di cinque anni: l'art. 67, comma 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

È una sentenza di Cassazione ... coi tempi biblici dei procedimenti la "pronuncia" è di un caso dibattuto prima dell'entrata in vigore della riforma.
La massima segue l'indirizzo che già esisteva.
 

Rompiballe

Membro Junior
Professionista
Grazie dr. Valeri per aver inserito la sentenza, ravvivare la memoria non fa mai male, anche se qualche bastiano contrario a sempre da ridire
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Magari solo per l'assenza di un h (davanti) od un accento(sopra) alla a. Scherzo, ovviamente, non tela prendere. In questo caso mi riconosco io come il 'rompiballe'.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Nella disciplina del codice civile non si leggono disposizioni sul possibile conflitto d'interessi nel rapporto condòmino-condominio o amministratore-condominio. Tra l'altro spesso capita che amministratore sia uno dei condòmini.
Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza si era espressa favorevolmente sulla possibilità del condòmino di delegare l'amministratore a partecipare alle assemblee (Cassazione, II sez., sentenze nn. 22234/2004 e 10683/2002) affermando l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, dell'art. 2373 c.c. che regola il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni delle assemblee delle società per azioni.
Ai fini del detto computo, il principio espresso dal giudice di legittimità è che non si debba tener conto del voto del condòmino (o dei condòmini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condòmini" (Cassazione, 10683/2002).
 
Ultima modifica:

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Ovviamente. Le parti valutano l'eventuale conflitto che potrebbe inficiare il voto in assemblea. Se non hanno la preparazione giuridica per valutarlo in via preventiva sarà opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto del diritto condominiale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto