Ex artt. 1129 e 1131, comma 4, c.c.l'amministratore può essere revocato anche dall'Autorità Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini, nei seguenti casi:
* L'amministratore ha ricevuto un atto giudiziario che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato tempestiva notizia all'assemblea (in questo caso è tenuto anche al risarcimento dei danni);
* Per due anni non ha reso il conto della sua gestione;
* Vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (ad esempio fatti concreti che denotano che l'amministratore antepone i propri interessi a quelli del condominio).
Il provvedimento del Tribunale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore, anche quando (come è naturale) si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un provvedimento di volontaria giurisdizione, e cioè in un intervento sostanzialmente amministrativo, privo degli effetti di una vera e propria sentenza. Non si applicano, pertanto, in tali procedimenti, le regole sulla condanna alle spese, che prevedono di regola il rimborso delle spese in favore del vincitore ed a carico del perdente. Le spese restano dunque a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. 26-09-2005, n. 18730, Cass. 30.3.2001 n. 4706).