AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Gli artt. 892-899 c.c. dettano le regole da osservarsi, nei rapporti di vicinato, per la messa a dimora di alberi e siepi. In particolare, gli artt. 892-895 disciplinano le distanze legali, l’art. 896 la recisione di rami protesi e di radici, e gli artt. 897-899 il regime della proprietà.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Gli artt. 892-899 c.c. dettano le regole da osservarsi, nei rapporti di vicinato, per la messa a dimora di alberi e siepi. In particolare, gli artt. 892-895 disciplinano le distanze legali, l’art. 896 la recisione di rami protesi e di radici, e gli artt. 897-899 il regime della proprietà.
E quale norma, nel caso di siepe posta sul confine tra la proprietà del soggetto 1 e la proprietà del soggetto 2, prevederebbe che la siepe si debba presumere di proprietà del soggetto 1 per i 2/3 e del soggetto 2 per 1/3?
 

proid

Membro Attivo
Scusate se mi intrometto. Invece della siepe, la normale recinzione di una proprieta privata che coincide con il confine dell'intero edificio e un altro condominio si intende comune tra il condomino e il condominio limitrofo o tra i due coondominii?
Avevo letto ma non ricordo dove che i cinfini degli edifici sono condominiali ma non ho capito se vale anche in questi casi.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In materia di manutenzione delle aree verdi, seppur private, il punto di partenza è rappresentato dall'analisi del regolamento edilizio comunale e/o degli usi locali, dalla cui disamina il più delle volte si riescono a valutare compiutamente i problemi relativi all'altezza massima che le siepi di delimitazione della proprietà possono avere.
Dal punto di vista codicistico, invece, l'art. 898 c.c. è specificamente destinato a disciplinare l'evenienza dellacomunione di siepi, prescrivendo che "ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti".
Ora, per superare la presunzione di comunione sarà necessario riscontrare uno dei seguenti casi:
1) prova scritta che superi la comunione;
2) il terreno è recinto e la siepe insiste all'interno di tale fondo;
3) sussista un termine di confine e la siepe insista al suo interno.
Detto ciò, qualora la siepe sia in comune, applicandosi il generale principio manutentivo dei beni in comunione, le spese saranno a carico di entrambi i comunisti; viceversa, qualora la siepe sia di proprietà esclusiva sarà ovviamente a carico del proprietario l'intera spesa.
Diverso discorso per la distanza dal confine cui è dedicato l'art. 892 c.c., a norma del quale la distanza dal confine dev'essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
Alla luce di ciò, anzitutto sarà necessario verificare la conformazione dei luoghi per poter fornire una risposta compiutamente satisfattiva, anche e soprattutto per evitare di incorrere in problemi derivanti dall'erronea qualificazione del problema.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ora, per superare la presunzione di comunione sarà necessario riscontrare uno dei seguenti casi:
1) prova scritta che superi la comunione;
2) il terreno è recinto e la siepe insiste all'interno di tale fondo;
3) sussista un termine di confine e la siepe insista al suo interno.
Che differenza c'è tra il caso 2) e il caso 3)? Grazie.
Il mio caso (mi sembra) rientra in 2) e in 3): la vera separazione tra giardino e Comune è una rete, infatti la siepe è tra il giardino e una rete lunga quanto la siepe.
 

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