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La maledizione di avere un ventesimo della proprietà
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<blockquote data-quote="viviana verrengia" data-source="post: 19416" data-attributes="member: 3519"><p>ciao a tutti, ogni tanto vado in "vacanza" e non leggo i messaggi .... ora vi rispondo, riportandovi lo stralcio di una sentanza della Cassazione riguardante la rinuncia abdicativa ex art. 1104 c.c. </p><p>"Il negozio di rinuncia di cui all'art. 1104 c.c. è un atto unilaterale recettizio, con il quale si opera la dismissione del diritto reale, consentendo al partecipante ad una comunione di liberarsi delle obbligazioni (propter rem) a quel diritto collegate che vanno a carico dei rimanenti comunisti. Nonostante il silenzio del legislatore, si ritiene che l'effetto della rinuncia di cui all'art. 1104 c.c. sia l'accrescimento della quota a favore degli altri compartecipi e ciò in proporzione alle rispettive quote di proprietà: infatti senza un effetto positivo per gli altri comunisti, l'efficacia liberatoria della rinuncia non sarebbe giustificata. Si tratta, in sostanza, di una figura di accrescimento non riconosciuta espressamente da una specifica disposizione normativa, ma pienamente connaturale al sistema e si fonda sulla circostanza che, se gli altri partecipanti non conseguissero alcun vantaggio nella rispettiva quota, non potrebbero essere onerati dall'obbligo su di essi derivante da un fatto indipendente dalla loro volontà e non altrimenti evitabile." </p><p>Ti devo dire che: 1) questa sentenza è stata frutto di un tentativo della Suprema Corte di adeguare il trattamento dei conviventi more uxorio ai coniugi, in mancanza di leggi in materia; 2) la Cassazione anche nello stesso ambito di applicazione spesso cambia idea, sai come si dice tot capita tot sententiae; 3) tu non ti trovi in questa fattispecie - convivenza more uxorio - e dovevi rinunciare all'eredità a suo tempo. Fatte queste premesse puoi provarci ... </p><p>Necessariamente per produrre effetti la rinuncia, che è atto unilaterale <strong><u>recettizio</u></strong>, deve essere portata a conoscenza degli altri comproprietari. Probabilmente la via più consona sarebbe di effettuare la dichiarazione di rinuncia alla proprietà da un notaio, che provvederebbe anche a trascrivere l'atto nei pubblici registri e successivamente notificare l'atto agli altri comproprietari e a tutti i creditori. Solo da questo momento la rinuncia avrebbe effetto, e per effetto della pubblicazione anche contro terzi (che poi è quello che ti interessa di più!). Perchè non provi a chiedere ad un notaio di tua fiducia? Ti preannuncio che non è una strada certa, il notaio potrebbe anche rifiutarsi di stipulare e se ne trovi uno pronto a redigere, l'atto potrebbe comunque essere impugnato. In alternativa potresti fare una scrittura privata (che non può essere pubblicata nei pubblici registri e chiaramente ha una valenza diversa da un atto notarile), che dovrai sempre necessariamente, perchè abbia efficacia, notificare all'agenzia delle entrate, al catasto, all'ufficio ICI e quanti altri ti chiedono soldi per quel bene, nonchè agli altri comproprietari, ovviamente anche questo tipo di atto potrebbe essere impugnato dinanzi il giudice. Spero di essere stata abbastanza esuastiva, anche se devo dirti che la scelta della via da intraprendere deve essere tua.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="viviana verrengia, post: 19416, member: 3519"] ciao a tutti, ogni tanto vado in "vacanza" e non leggo i messaggi .... ora vi rispondo, riportandovi lo stralcio di una sentanza della Cassazione riguardante la rinuncia abdicativa ex art. 1104 c.c. "Il negozio di rinuncia di cui all'art. 1104 c.c. è un atto unilaterale recettizio, con il quale si opera la dismissione del diritto reale, consentendo al partecipante ad una comunione di liberarsi delle obbligazioni (propter rem) a quel diritto collegate che vanno a carico dei rimanenti comunisti. Nonostante il silenzio del legislatore, si ritiene che l'effetto della rinuncia di cui all'art. 1104 c.c. sia l'accrescimento della quota a favore degli altri compartecipi e ciò in proporzione alle rispettive quote di proprietà: infatti senza un effetto positivo per gli altri comunisti, l'efficacia liberatoria della rinuncia non sarebbe giustificata. Si tratta, in sostanza, di una figura di accrescimento non riconosciuta espressamente da una specifica disposizione normativa, ma pienamente connaturale al sistema e si fonda sulla circostanza che, se gli altri partecipanti non conseguissero alcun vantaggio nella rispettiva quota, non potrebbero essere onerati dall'obbligo su di essi derivante da un fatto indipendente dalla loro volontà e non altrimenti evitabile." Ti devo dire che: 1) questa sentenza è stata frutto di un tentativo della Suprema Corte di adeguare il trattamento dei conviventi more uxorio ai coniugi, in mancanza di leggi in materia; 2) la Cassazione anche nello stesso ambito di applicazione spesso cambia idea, sai come si dice tot capita tot sententiae; 3) tu non ti trovi in questa fattispecie - convivenza more uxorio - e dovevi rinunciare all'eredità a suo tempo. Fatte queste premesse puoi provarci ... Necessariamente per produrre effetti la rinuncia, che è atto unilaterale [B][U]recettizio[/U][/B], deve essere portata a conoscenza degli altri comproprietari. Probabilmente la via più consona sarebbe di effettuare la dichiarazione di rinuncia alla proprietà da un notaio, che provvederebbe anche a trascrivere l'atto nei pubblici registri e successivamente notificare l'atto agli altri comproprietari e a tutti i creditori. Solo da questo momento la rinuncia avrebbe effetto, e per effetto della pubblicazione anche contro terzi (che poi è quello che ti interessa di più!). Perchè non provi a chiedere ad un notaio di tua fiducia? Ti preannuncio che non è una strada certa, il notaio potrebbe anche rifiutarsi di stipulare e se ne trovi uno pronto a redigere, l'atto potrebbe comunque essere impugnato. In alternativa potresti fare una scrittura privata (che non può essere pubblicata nei pubblici registri e chiaramente ha una valenza diversa da un atto notarile), che dovrai sempre necessariamente, perchè abbia efficacia, notificare all'agenzia delle entrate, al catasto, all'ufficio ICI e quanti altri ti chiedono soldi per quel bene, nonchè agli altri comproprietari, ovviamente anche questo tipo di atto potrebbe essere impugnato dinanzi il giudice. Spero di essere stata abbastanza esuastiva, anche se devo dirti che la scelta della via da intraprendere deve essere tua. [/QUOTE]
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