ulisse

Nuovo Iscritto
Una mi parente ha donato con un assegno una somma di una certa consistenza ad un suo conoscente pochi giorni prima di morire. Tale donazione è soggetta a qualche imposta?
Ringrazio in anticipo chi potrà rispondermi.
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Le donazioni e le liberalità sono escluse da imposizione tributaria se effettuate nei confronti del:
A) coniuge
B) discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote)
C) altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini)

Se invece il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate (convivente non coniugato, cognati, suoceri e genero/nuora ecc) bisogna distinguere a seconda del valore della quota donata:
- se non supera l’importo di 180.759,91 euro (516.456,90) euro per i soggetti portatori di handicap) non si applica alcuna imposta sui trasferimenti, (nemmeno quella di registro) in misura fissa. Naturalmente, in presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari restano applicabili le imposte ipotecarie e catastali.
- se supera il detto importo, sulla quota eccedente si applica l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni i relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso come risulta dalla tabella qui di seguito riportata.

La franchigia di 180.759,91 euro (o di 516.456,90 euro per i portatori di handicap) spetta una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, sia per donazione o altre liberalità sia per successione.
da :http://www.avvocati24ore.it/tasse_donazioni.htm
 

sergio46

Membro Attivo
Proprietario Casa

ulisse

Nuovo Iscritto
Grazie, ora mi e' tutto piu' chiaro. Un'ultima cosa. Oltre alla tassazione dell'importo soggetto a donazione e' prevista
qualche sanzione se si e' tentato di nascondere il trasferimento della somma? Grazie di nuovo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La donazione diretta và formalizzata con atto pubblico come più volte ho sostenuto in questo post attirandomi le ire di increduli. La posizione del sottoscritto e ben illustrata da questo "Esperto Risponde" derl Sole 24 ore che credo "tagli la testa al toro per la sua chiarezza" . Cordialità


BANCA DATI DEL COMMERCIALISTA DEL 2 APRILE 2008 N. 7454

DOMANDA: Un padre intende aiutare i due figli nell'acquisto della loro casa. Effettua ad entrambi un bonifico bancario di 100.000,00 euro. Si parla di donazione diretta o indiretta? Se il secondo figlio inserisce nel rogito (che viene fatto dopo aver ricevuto il denaro), che il pagamento avviene con denaro avuto precedentemente dal padre, si mette al riparo da accertamenti sul reddito?c'è il rischio però che l'agenzia delle entrate richieda il pagamento dell'imposta di donazione? Che riflessi ci sono sulla legittima visto che il primo figlio non ha dichiarato niente nel suo rogito?

RISPOSTA: Il trasferimento a titolo gratuito di una somma di denaro da padre a figlio configura una donazione diretta che va formalizzata in un atto pubblico mentre la donazione o liberalità indiretta si ha in presenza di un atto di disposizione, non formalizzato in un atto pubblico, che persegue la stessa finalità della donazione tipica. Per il calcolo dell'imposta di donazione (4% nel caso di donazione ai figli) si deve tenere sempre tenere conto della franchigia pari attualmente ad un milione di euro per ciascun donatario (Nda :quelle sopra citate sono superate).
Di conseguenza la donazione (diretta o indiretta) di euro 100.000 a ciascun figlio non sconta alcuna imposta di donazione. Nel caso in esame, il trasferimento di denaro dal padre ai figli configura una donazione diretta che va formalizzata in un atto pubblico. A nulla rileva che successivamente uno dei figli indichi nell'atto di compravendita di un immobile che le somme (o una parte di esse) necessarie al pagamento del prezzo siano relative ad una precedente donazione. (che si ribadisce deve essere formalizzata in un atto pubblico) Per evitare tale adempimento (atto pubblico) sarà necessario che il padre intervenga direttamente agli atti di compravendita immobiliare nei quali verrà dichiarato che il prezzo (o una parte di esso) viene pagato direttamente dal genitore. Entrambe le procedure (donazione diretta a mezzo atto pubblico o liberalità indiretta) permetteranno al contribuente (figlio) di dimostrare che il maggiore reddito determinabile sinteticamente (spese per incrementi patrimoniali) è costituito da una somma ricevuta in donazione dal padre. I diritti riservati alle persone (legittimari) a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti (legittima) non possono essere intaccati da aspetti formali nel senso che se il padre trasferisce al primo figlio una somma omettendo le formalità previste dalla legge per le donazioni (atto pubblico) mentre al secondo dona la medesima somma rispettando le formalità di legge i diritti di quest'ultimo non verranno pregiudicati. In occasione dell'apertura della successione e nell'ipotesi in cui il primo figlio rivendichi una maggiore quota lui spettante in conseguenza della donazione (formalizzata) ricevuta dal fratello (secondo figlio) quest'ultimo potrà dimostrare (con qualunque mezzo idoneo) che anche il fratello (primo figlio) è stato a suo tempo beneficiato del medesimo importo.
 

ulisse

Nuovo Iscritto
Spett.le Dottor Rossi, la ringrazio per la risposta , e la disturbo un'ultimavolta: vorrei sapere se in qualche maniera la banca a cui viene presentato l'assegno oggetto della donazione ( nel caso in questione non dichiarata) è in qualche modo obbligata a segnalare il trasferimento di sonne ingenti all'agenzia delle entrate o alla Finanza.
La ringrazio anticipatamente e chiedo di nuovo scusa per il disturbo.
 
V

viargi

Ospite
scusate ma non ho ben capito...se ricevo una somma in donazione alla vendita di un immobile, pago qualcosa?
devo comunque fare un atto notarile?grazie
 

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