Le donazioni e le liberalità sono escluse da imposizione tributaria se effettuate nei confronti del:
A) coniuge
B) discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote)
C) altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini)
Se invece il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate (convivente non coniugato, cognati, suoceri e genero/nuora ecc) bisogna distinguere a seconda del valore della quota donata:
- se non supera l’importo di 180.759,91 euro (516.456,90) euro per i soggetti portatori di handicap) non si applica alcuna imposta sui trasferimenti, (nemmeno quella di registro) in misura fissa. Naturalmente, in presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari restano applicabili le imposte ipotecarie e catastali.
- se supera il detto importo, sulla quota eccedente si applica l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni i relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso come risulta dalla tabella qui di seguito riportata.
La franchigia di 180.759,91 euro (o di 516.456,90 euro per i portatori di handicap) spetta una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, sia per donazione o altre liberalità sia per successione.
da :
http://www.avvocati24ore.it/tasse_donazioni.htm