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Mediazione e Conciliazione Civile
La conciliazione. Quale strumento atto a prevenire l’ instaurarsi di cause giudiziarie lunghe
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 13342" data-attributes="member: 4594"><p><u>NOTA AGGIUNTIVA DI RILEVANTE IMPORTANZA</u></p><p></p><p>Secondo informazioni acquisiti in data odiena 26 aprile 2010 PRESSO la Camera di Commercio di Milano che in Italia è considerata la più avanzata a livello di organizzazione e preparazione (tel.02.805588 Dssa Villa) ed essendo essa regolamente iscritta presso il Ministero Industria e Commercio e riconoscita ed autorizzata quale "organismo di conciliazione " GIA' DA ORA sono conciliabili le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, DIVISIONI , SUCCESSIONI EREDITARIE, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. </p><p></p><p><u>Pertanto le nuove materie conciliative di carattere VOLONTARIO trovano immediata applicazione, con la differenza che dall' aprile 2011 la conciliazione per le stesse materie non sarà piu' facoltativa ma OBBLIGATORIA </u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 13342, member: 4594"] [U]NOTA AGGIUNTIVA DI RILEVANTE IMPORTANZA[/U] Secondo informazioni acquisiti in data odiena 26 aprile 2010 PRESSO la Camera di Commercio di Milano che in Italia è considerata la più avanzata a livello di organizzazione e preparazione (tel.02.805588 Dssa Villa) ed essendo essa regolamente iscritta presso il Ministero Industria e Commercio e riconoscita ed autorizzata quale "organismo di conciliazione " GIA' DA ORA sono conciliabili le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, DIVISIONI , SUCCESSIONI EREDITARIE, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. [U]Pertanto le nuove materie conciliative di carattere VOLONTARIO trovano immediata applicazione, con la differenza che dall' aprile 2011 la conciliazione per le stesse materie non sarà piu' facoltativa ma OBBLIGATORIA [/U] [/QUOTE]
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