Art. 3, comma 8, D. Lgs. 23/2011 (istitutivo della cedolare secca).
«Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o
d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.»
Dura lex, sed lex
Credo che a questo punto non resti che avviare un'azione di sfratto sulla base del contratto scaduto. L'ultimo, se non firmato dal proprietario e se non ci sono tracce di pagamenti (a quanto pare mai avvenuti), è carta straccia.
Per il futuro: i contratti si registrano SEMPRE, anche se l'inquilino dice che andrà via a breve...