L'IVA agevolata al 4% spetta all'unità immobiliare, ai suoi accessori (balconi, terrazze) e alle sue pertinenze (garage, cantine).
Devi valutare se il pozzo stesso può essere definito "accessorio" o "pertinenza", oppure se l'unità immobiliare fosse inserita in un condominio, allora bisogna valutare se il pozzo stesso può essere considerato "bene comune".
Per non sbagliare prova a porre il quesito direttamente all'Agenzia delle Entrate.
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La risoluzione 7/E (12 febbraio 2010) l’Agenzia delle Entrate, ha allargato il campo di applicazione della detrazione del 36% dall’IRPEF in merito ad interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo ed interventi di manutenzione edilizia relativi alle parti condominiali comuni.
L’Agenzia delle Entrate ritiene oggi ammissibile la detrazione del 36% per tutti gli interventi relativi ai lavori effettuati su parti condominiali degli edifici individuati dall’articolo 1117 (comma 1, 2 e 3)del codice civile. Nello specifico: comma 1: suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
comma 2: locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
comma 3: le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune (es: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).