cricom

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera.
Ho una domanda: Se vogliamo rifare l'impianto citofonico condominiale dei tre appartamenti del condominio dove abito possiamo considerarlo manutenzione ordinaria o straordinaria? IVA al 10 o al 22%? e sempre riguardo a questa spesa si può ancora usufruire delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione ? ( Pagando con bonifico dedicato ogni appartamento la sua fattura) Grazie a chi mi illumina
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se vogliamo rifare l'impianto citofonico condominiale dei tre appartamenti del condominio dove abito possiamo considerarlo manutenzione ordinaria o straordinaria? IVA al 10 o al 22%?
Dovresti trovare le risposte nella guida allegata.
sempre riguardo a questa spesa si può ancora usufruire delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione ? ( Pagando con bonifico dedicato ogni appartamento la sua fattura)
No. Non con quelle modalità.
I documenti giustificativi delle spese dovranno essere intestati al condominio.
Pertanto è necessario che il condominio sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dal fatto che non sia necessario, ex art. 1129 c.c., nominare un amministratore.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario o postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento.
Fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e nel rispetto delle altre prescrizioni stabilite.
Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri stabiliti dagli artt. 1123 e segg. c.c.
 

Allegati

  • Guida ristrutturazioni maggio 2014.pdf
    430,2 KB · Visite: 107
J

jac1.0

Ospite
Per quanto riguarda l'IVA, ci sono ditte 'giovani' che effettuano (cito) 'prestazioni in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117 della legge n. 244/2007 come modificata dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011'. In concreto nella loro fattura l'IVA è nulla (zero).
 

cricom

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi dipende dal professionista che contatto l'IVA che applica?
e se non è una ditta " giovane" IVA al 22 % o al 10%?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
No.
Per quanto riguarda il discorso IVA, l'intervento di rifacimento di un impianto citofonico può scontare quella agevolata al 10%, con sussistenza dei presupposti (prevalente destinazione abitativa del fabbricato) tenendo conto però che l'impianto costituisce il cd "bene significativo", per cui l'IVA agevolata si applicherà fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello del bene stesso.
Si dovrà presentare alla ditta una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'amministratore p.t., tipo questa:


Il sottoscritto ………………………………………. Nato a ................... il ......... Cod.Fisc........................................ In qualità di Amministratore Pro Tempore dell'immobile di Via ..............Condominio ............. Città... ………………… Cod.Fisc..................

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,


DICHIARA

che è possibile l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, con le limitazioni relative ai c.d. “beni significativi” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 29 Dicembre 1999 (circolare del 29 Dicembre 1999 n. 247/E), per lavori di manutenzione straordinaria definiti dall’art. 31, lett. b), della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 e realizzati sull'immobile con destinazione prevalente di abitazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dagli artt. 1, comma 18, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e 2, comma 15, della Legge 22 Dicembre 2008 n. 203.
Resta convenuto che la sopraddetta applicazione dell'aliquota IVA del 10% è fatta sotto l'esclusiva responsabilità del Condominio che rappresento e pertanto dallo stesso vengono assunte in carico ogni e qualsiasi onere per eventuali maggiori imposte, sanzioni ed accessori che dovessero essere al riguardo a Voi contestate. Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni di destinazione d'uso che inficino il diritto all'agevolazione.

Data........ Firma..........
*****************************************************************************

Eventualmente la ditta operi in un regime fiscale agevolato, allora la stessa emetterà fattura senza addebito IVA.
 
J

jac1.0

Ospite
Quind, se ben capisco, posto:
lavoro = 4.000, beni = 6.000
IVA totale = 10% x (4.000 + 4.000) + 22% x 2.000 = 800 + 440 = 1.240 €,
con un'IVA media pari a: 12,4%.
E' così?
 

cricom

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ripondo a Dolly: purtroppo non abbiamo amministratore siamo solo tre famiglie. Possiamo far fare tre fatture distinte al professionista usufruendo dell'IVA agevolata? Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Possiamo far fare tre fatture distinte al professionista usufruendo dell'IVA agevolata?
No. Dovete seguire la procedura indicata nel mio primo messaggio: le fatture devono necessariamente essere intestate al condominio.
La dichiarazione per l'IVA agevolata sarà sottoscritta dal rappresentante del condominio (uno dei tre condomini, quello che appare sul certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio rilasciato dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate).
 

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