Premesso che il calcolo giusto per l'applicazione dell'IVA agevolata in caso di manutenzione ordinaria/straordinaria è quello riportato di
@Dimaraz , mi permetto di aggiungere un aspetto fondamentale, ossia la forma della fattura.
Come indicato nella circolare 15/e del 2018:
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Per quanto riguarda le modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (i.e. manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la norma di interpretazione autentica prevede che “la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. […]”>>
Pare un'osservazione strana, ma il 90% delle fatture di termoidraulici che mi passano sotto mano riportano diciture molte generiche, senza scorpori tra prestazioni e prodotti (sovente addirittura con una singola voce) e spesso con IVA totale al 10%.
Per evitare contestazioni, quindi, è sempre bene controllare che le fatture riportino descrizioni formalmente corrette, dove sia chiaro in particolare il valore della manodopera.
Per la cronaca, ormai i fornitori hanno l'abitudine di "fare in modo" che gli importi siano sempre favorevoli all'applicazione dell'IVA 10%.
Il fatto che sia realmente così non è comunque un problema del contribuente, che non ha l'onere di accertarsi della correttezza degli stessi.
Se c'è qualcosa che non torna, l'Agenzia delle Entrate è in grado di rilevarlo attraverso controlli incrociati sulle fatture di carico e scarico di magazzino.
E vi assicuro che lo fa, perchè mi è già capitato di seguire verifiche su clienti che, alla fine, si sono rivelate mirate più al controllo delle operazioni dei fornitori che non dei contribuenti, con sanzioni comminate ai primi e detrazioni salve per i secondi.