cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, devo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria su singola abitazione, per fare tali lavori necessito di 3 imprese (il tetto + varie lo fa impresa A, le gronde l'idraulico C e le facciate impresa B) . Ognuna di esse può fatturare la manodopera e i materiali con IVA al 10% per i lavori che gli competono autonomamente? O necessito di un committente principale che instaurerà dei contratti di subappalto con le altre imprese (e questo non mi è possibile)? In pratica l'impresa A con la quale ho firmato il primo appalto per le opere che andranno ad eseguire (tetto), lascerà gratuitamente il ponteggio all'impresa B e C (facendo predisporre PSC dal mio geometra) senza nessun subappalto fra di esse, mi ha detto che potrà fatturare ad IVA agevolata solo l'impresa principale A; B e C con aliquota al 22%. Purtoppo il DL/geometra è in ferie e non posso chiedere. Vi risulta? So che farà la SCIA ma non ho capito se per ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria. Quale è la differenza?
Se io acquisto direttamente le soglie delle scale ed i pavimenti della terrazza, quale IVA mi applicano?
In attesa che il geometra rientri chiedo a Voi,grazie
 

griz

Membro Storico
Professionista
per tutti i lavori di ristrutturazione puoi applicare l'aliquota, devi fare tu una dichiarazione alle imprese che l'opera è soggetta ad aliquota agevolata, lo stesso vale per gli acquisti che farai tu direttamente
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
per gli acquisti che farai tu direttamente

Gli acquisti che farai direttamente nel negozio, nel tuo caso le piastrelle (senza la posa in opera, che sarà fatta dall'artigiano), saranno soggette ad aliquota ordinaria del 22%.
Se invece le farai acquistare direttamente dal pavimentista che ti fatturerà fornitura e posa in opera, quest'ultimo potrà farti fattura al 10% sull'intero lavoro di pavimentazione.
Ogni impresa coinvolta potrà fatturarti il proprio lavoro al 10% senza coinvolgimenti con le altre imprese.
Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igenico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.
Rientrano tra questi interventi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (installazione ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, costruzione scale interne, recinzione area privata, interventi finalizzati al risparmio energetico ecc.)
Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possano portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente (demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile, modifica della facciata, realizzazione di mansarda o di un balcone, apertura di nuove porte e finestre, costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti ecc.)
Saluti.
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie per ora; quindi il rifacimento del tetto con stesse pendenze ma tegole di copertura diverse e rifacimento facciata con colore leggermente diverso da quello esistente e sostituzione gronde in rame (da squadrate a stondate) deduco che vada in manutenzione straordinaria (no ristrutturazione edilizia)....
 

griz

Membro Storico
Professionista
le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia sono assimilabili. Quando ho scritto di acquisti fatti direttamente mi riferivo alle soglie che hai citato, secondo me il fornitore potrà benissimo fatturarti l'IVA al 10%, forse il BRICO sotto casa non lo farebbe
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia sono assimilabili. Quando ho scritto di acquisti fatti direttamente mi riferivo alle soglie che hai citato, secondo me il fornitore potrà benissimo fatturarti l'IVA al 10%, forse il BRICO sotto casa non lo farebbe
Le soglie sono come le piastrelle...chi le fornisce o fa anche la posa in opera oppure per il marmista si tratta di una semplice vendita al 22%....lo so per esperienza e per lavoro....la mia famiglia si occupa di materiali lapidei da 30 anni....
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Gli interventi in edilizia sono definiti dall'art.31 legge 457/78 che recita:

Art. 31.
(Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono
cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.

A seconda della tipologia di intervento vi è una diversa applicazione dell'IVA per i beni forniti mentre per la manodopera è tutta al 10%.
I beni si distinguono in:
inerti e semilavorati, sono quelli che una volta inglobati nel fabbricato non sono più scindibili e non possono quindi essere riutilizzati.
Beni finiti, sono quelli che una volta montati possono essere rimossi e riutilizzati.
Beni significativi, sono quei beni finiti che incidono in maniera evidente sul costo dell'intervento.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, lettera "A" e "B" della legge, IVA al 10% per la manodopera, IVA al 10% per i beni finiti e significativi fino all'occorrenza dell'importo della manodopera per la posa in opera. I beni debbono essere forniti dal prestatore d'opera.
Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere "C", "D" e "E", solo gli inerti sono assoggettati al 22%, tutto il resto, posa in opera e beni, sono assoggettati al 10% ed in più possono anche non essere forniti dal prestatore d'opera ma acquistati direttamente dal committente.
Se il tuo geometra ha presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è sicuramente una ristrutturazione edilizia visto che per la manutenzione ordinaria basta la CIL (comunicazione inizio lavori) mentre per la manutenzione straordinaria il titolo richiesto è una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata).
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Se il tuo geometra ha presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è sicuramente una ristrutturazione edilizia visto che per la manutenzione ordinaria basta la CIL (comunicazione inizio lavori) mentre per la manutenzione straordinaria il titolo richiesto è una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata).

Per una ristrutturazione edilizia (scritto proprio così) il mio comune mi ha rilasciato un Permesso di Costruire!!!
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se il tuo geometra ha presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è sicuramente una ristrutturazione edilizia visto che per la manutenzione ordinaria basta la CIL (comunicazione inizio lavori) mentre per la manutenzione straordinaria il titolo richiesto è una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata).
su cosa presenterà (SCIA o CILA) mi hai fatto venire dei dubbi che chiarirò la prossima settimana! Grazie casanostra per la dettagliata risposta e agli altri. Su questa affermazione "Ogni impresa coinvolta potrà fatturarti il proprio lavoro al 10% senza coinvolgimenti con le altre imprese" siete tutti d'accordo indipendentemente dal tipo di pratica presentata? Cambia qualcosa per il PSC a seconda della pratica? Grazie
 

griz

Membro Storico
Professionista
Per una ristrutturazione edilizia (scritto proprio così) il mio comune mi ha rilasciato un Permesso di Costruire!!!
la scelta della modalità di gestione della Pratica Edilizia di solito è a discrezione del professionista o del proprietario, il permesso di costruire pioi chiederlo anche per sostituire i serramenti anche se può bastare una semplice comunicazione.
La differenza è che col permesso di costruire viene coinvolto nelle responsabilità anche il responsabile del procedimento che firma il permesso, le altre procedure prevedono la dichiarazione asseverata del tecnico nella quale si asssume la responsabilità della conformità alle norme o nemmeno quella. Da qui la velocità che mentre se il tecnico asseverà possono essere a seconda del tipo di pratica 30 giorni o inizio immediato, mentre per il permesso di costruire servono i tempi burocratici
 

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