betax147

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.
ho un quesito da proporvi.
Ho un alloggio a Torino da affittare e vorrei affittarlo a canone concordato.
l'accordo territoriale tra inquilini e proprietari e stato rinnovato a fine 2002 e i canoni da applicare sono di 10 anni fa.
vorrei sapere se al calcolo ottenuto dalle tabelle devo aggiungere il 75% dell'istat dal 2003 ad oggi o no.
ho chiesto all'ufficio di Lo.C.A.Re del comune di torino e mi hanno detto di si, ha telefonato una mia collega e gli hanno detto di no.
quale è la verità?
secondo me è da applicare, e faccio un esempio:
affitto a canone concordato mettiamo a 500 euro mensili, diciamo che dopo 6 anni con gli aumenti istat l'affitto arriva a 520 euro (sto mettendo dei numeri a caso)
cambia inquilino, rifaccio il contratto e con il calcolo dell'affitto senza applicare l'istat paga di nuovo 500 euro?

grazie per la risposta.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
A Roma per calcolare il canone d'inizio locazione di un immobile uso abitazione si parte da una tabella (risalente all'anno 2004, anno dell'accordo tra associazioni proprietari e associazioni inquilini) contenente canoni espressi in unità euro/mese/mq. Il valore da prendere in considerazione dipende dalla zona in cui si trova l'immobile e dalle condizioni in cui il medesimo si trova. Tale valore va moltiplicato per un coefficiente di aggiornamento che dipende dalla data di decorrenza del contratto, coefficiente che l'associazione proprietari comunica ai soci aderenti che intendano fare il contratto da sé (peraltro altamente sconsigliato, meglio far predisporre loro il contratto!). A sua volta quest'ultimo valore, moltiplicato per la cosiddetta 'superficie convenzionale', espressa in mq, dell'immobile, rappresenta il canone base, quello di inizio locazione.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Confermo. I valori del canone devono essere aggiornati al 75% della variazione Istat intervenuta dalla data dell'accordo territoriale.
Alla tua collega hanno dato una risposta sbagliata, o magari non si sono capiti.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Confermo. I valori del canone devono essere aggiornati al 75% della variazione Istat intervenuta dalla data dell'accordo territoriale.
Alla tua collega hanno dato una risposta sbagliata, o magari non si sono capiti.

Il valore dell'aggiornamento, nella malaugurata ipotesi che il calcolo venga eseguito col do your self, è fornito, che io sappia, dalle associazioni di proprietari agli associati.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il calcolo lo può fare chiunque con i dati sull'inflazione disponibili sul sito dell'ISTAT e SENZA ricorrere alle associazioni di proprietari. È una banalissima moltiplicazione. A volte il do it by yourself ti fa risparmiare un po' di soldini...
Con l'accordo territoriale alla mano, è inoltre abbastanza semplice calcolare anche il valore del canone annuo dell'appartamento da rivalutare.
 

supermax

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno
ho informazioni diverse. Il canone viene aggiornato al 100% dalla data dell'accordo territoriale alla data del nuovo contratto. Gli anni successivi alla firma del contratto vengono aggiornati al 75%
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Buon giorno
ho informazioni diverse. Il canone viene aggiornato al 100% dalla data dell'accordo territoriale alla data del nuovo contratto. Gli anni successivi alla firma del contratto vengono aggiornati al 75%

Le mie informazioni provengono dall'UPPI di Roma per gli immobili da locare a Roma.
 

supermax

Membro Attivo
Proprietario Casa
Da - Il sole 24 ore- casa 24 plus
Per le locazioni a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, legge 431/98, l’aggiornamento Istat non può mai superare il 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Si veda in questo senso, l’articolo 1, comma 9, del decreto, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, secondo cui «gli accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente».L’aggiornamento deve essere calcolato di anno in anno. Ove tuttavia, nel Comune cui si riferisce il lettore non sia stato rinnovato l’accordo locale, occorre aggiornare gli importi del precedente accordo secondo il principio della variazione assoluta. L’articolo 1 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, dispone infatti che nei Comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

Da SICET di Pisa - Consigli sugli affitti
L
E NUOVE NORMATIVE

A. Il Contratto Concordato per gli altri Comuni non riconosciuti a “Tensione abitativa”..
Il decreto interministeriale Infrastrutture/Economia del 14 luglio 2004 estende a tutti i Comuni
italiani, anche a quelli che non hanno fatto gli Accordi Territoriali e/o che non sono riconosciuti ad “alta tensione abitativa”, la possibilità di applicare i Contratti Concordati previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98.
I contratti di locazione concordati potranno essere quindi stipulati:

Nei comuni (di norma quelli considerati a tensione abitativa) per i quali erano stati
sottoscritti accordi territoriali sulla base del precedente decreto ministeriale del 5 marzo 1999 e non più rinnovati (tali Accordi hanno, di solito, cadenza triennale). Il decreto prevede l’aggiornamento delle fasce di oscillazione, previste da tali Accordi, sulla base dell'intera variazione Istat intercorsa fra il mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi in questione e il mese precedente la stipula del nuovo, singolo contratto di locazione.

Per tutti gli altri comuni che non hanno mai fatto gli accordi (perché non a tensione
abitativa), per stabilire i canoni dei nuovi contratti potranno essere presi a riferimento le tariffe stabilite per il Comune vicino nel quale sia vigente un Accordo sottoscritto sulla base del D.M. 30.12.02. Tale Comune va individuato tenendo conto della
dimensione demografica prossima a quella del Comune carente di accordo e della
minor distanza; per la vicinanza può trattarsi di Comune, Provincia o Regione.
 

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