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Poi pensala pure, more solito, come ti pare.
, il committente possiede comunque terrazzi di proprietà o altri luoghi idonei alla posa di una antenna non può pretendere alcuna nuova "servitù".pur avendo ogni condomino un terrazzo di proprietà,
io abito in fondo alle pendici occidentali dei monte mario: in cima alla collina c'è l'antenna, chi, come me, si trova sotto il rilievo fa fatica a riceve i segnali dell'antenna che è a 3-400 m in linea d'aria. Nell'edificio in cui abito, tranne quelli che abitano a piano terra, tutti abbiamo almeno un terrazzo. ma la ricezione è scarsa per cui siamo tutti sul lastrico, in questo caso condominiale, con il palo dell'antenna da 4 metri. Questo per rimarcare che non basta la possibilità fisica di mettere un antenna sul proprio balcone per consentire al proprietario esclusivo di rifiutare sia la zancatura del palo con relativa antenna che il passaggio per raggiungerla.altri luoghi idonei alla posa di una antenna
Tutte quelle norme e sentenze che garantiscono la proprietà privata stabilendo che gli eventuali diritti di terzi debbano costituire il minor "danno" possibile ed esercitati solo quando non ci sono alternative.Le altre norme, e quali?
Questo per rimarcare che non basta la possibilità fisica di mettere un antenna sul proprio balcone per consentire al proprietario esclusivo di rifiutare
basta che chi si trova in questa situazione di "sudditanza" ponga delle regole del tipo 3 giorni di preavviso dell'intervento in modo da potersi organizzare la propria vita in modo da subire il minor danno possibile dalla intrusione.Vorrei sapere se sono obbligata ad autorizzare il passaggio sul mio terrazzo per istallare l'antenna
disaccordo è sul diniego assoluto
E infatti l'art.1122/bis rispecchia espressamente e in toto, nella fattispecie astratta in esso contemplata, il principio del 'minor danno' e dell''assenza d'alternativa'; lasciando quindi ferma e inalterata tutta la (vastissima) normativa posta a tutela della proprietà.Tutte quelle norme e sentenze che garantiscono la proprietà privata stabilendo che gli eventuali diritti di terzi debbano costituire il minor "danno" possibile ed esercitati solo quando non ci sono alternative.
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