Lex specialis derogat legi generali.
Questa la trovo molto "forzata" visto che anche il 1122/bis è una norma generale...ma prendo atto del mutato atteggiamento:
Prima:
No, mi dispiace, la norma recita: L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione ed esecuzione delle opere...; con l'ulteriore precisazione che non serve alcuna autorizzazione per gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Ergo: siccome chi progetta ed esegue è necessariamente il tecnico designato è lui che deve avere l'accesso nella proprietà altrui, non il gatto di casa!...
Dopo:
E infatti l'art.1122/bis rispecchia espressamente e in toto, nella fattispecie astratta in esso contemplata, il principio del 'minor danno' e dell''assenza d'alternativa';
Che ora coincide con quanto ho affermato dal mio primo intervento post #3.