Daniele 78

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Magari perchè esistono fotografie che dimostrano interventi in date successive?
la fotogrammetria aerea non è completa su tutto il territorio nazionale negli anni 60 e comunque dall’alto non riesci a capire quanto era alto un immobile, ma puoi solo sapere che alla tal data quell’immobile era presente fisicamente sul territorio, solo quello!
 

Dimaraz

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la fotogrammetria aerea

Non mi riferisco solo a quella "aerea".
Ti faccio comunque notare che stai parlando di un edificio dove le eventuali chiusure con verande abusive saltano subito agli occhi e non serve nemmeno prendere il "microscopio".
Specie quando sono una diversa dalle altre o quando non tutti le hanno installate.
 

Daniele 78

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Immaginatevi un Gmaps ante litteram dove è possibile avere un idea dell’effettivo costruito ma non è possibile avere i prospetti come erano. Ad oggi certi dati invece li abbiamo in quanto passano le macchinine di Google a fare i rilievi. Queste:Rilevatori Google a terra
 

Daniele 78

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Non mi riferisco solo a quella "aerea".
Ti faccio comunque notare che stai parlando di un edificio dove le eventuali chiusure con verande abusive saltano subito agli occhi e non serve nemmeno prenderei il microscopio.
Specie quando sono una diversa dalle altre o quando non tutti le hanno poste.
Certo, quello lo puoi contestare, ma le altezze, le distanze dagli altri edifici no...ma perché non venivano quasi mai segnati
 

Daniele 78

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A quelle mi riferivo...e mi pare che quelle evidenziasse @possessore come abuso evidente nel suo stabile.
Quelle le puoi contestare per la planimetria tipo anche se è forzato. Ma se, ad esempio avessero al tempo aumentato un piano, (quindi aumento di volumetria e di altezze) tu non le puoi contestare... semplicemente perché nei progetti originali non sempre ci sono (prospetti e sezioni) e mi è capitato, di progetti dove le misure segnate non corrispondevano con la scala di rappresentazione in cui era disegnato l’edificio ma c’era discordanza!

Capisci bene che diventa molto problematico asseverare per cui di fatto ,viste le misure, vai a rilevare l’altezza dell’edificio con il laser e vedi un po’ come poteva essere; d’altra parte nessuno mai potrà dirti che stai sbagliando perché non hai altro modo per svolgere quel lavoro e fare una restituzione grafica di quell’edificio!
Purtroppo la realtà della situazione documentale preesistente lascia spesso molto a desiderare!
Ed è per questo che spesso non ci si muove per contestare (vedi i Comuni)! Perché non hanno né il personale nè la documentazione tale per cui è possibile contestare!
 

effemme8

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io riporto il personale contributo comunicato da uno specialista per problema analogo :

Superbonus 110% e difformità urbanistiche
Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Questo significa che eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi

evinco che "non bisogna fasciarsi la testa, senza motivo"
 

Daniele 78

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io riporto il personale contributo comunicato da uno specialista per problema analogo :

Superbonus 110% e difformità urbanistiche
Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Questo significa che eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi

evinco che "non bisogna fasciarsi la testa, senza motivo"
Infatti io ho detto che non è obbligatorio L’asseverazione ma consigliata.
Inoltre l’asseverazione diventa so obbligatoria quando opere interne diventano trainate al 110%. Ad esempio la sostituzione della caldaia privata o altro legata al 110% del condomino comporta la verifica immobiliare!
 

Daniele 78

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io riporto il personale contributo comunicato da uno specialista per problema analogo :

Superbonus 110% e difformità urbanistiche
Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Questo significa che eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi

evinco che "non bisogna fasciarsi la testa, senza motivo"
Purtroppo il Decreto che tu riporti non richiamava espressamente il testo unico edilizia D.P.R 380/01 art. 49 che ha già richiamato @Nemesis ed l’art.50 che aggiungo io: Agevolazioni tributaria in caso di sanatoria. Tutto ciò ha creato parecchi problemi, se poi ci aggiungi ciò di cui parlavo ieri: ossia lo Stato reale della documentazione preesistente, diventa anche difficile verificarlo (specialmente quello prima degli anni 80 mai regolarmente ristrutturato prima di oggi) in quanto molto deficitaria! Per cui ti rimando a ciò che ho scritto ieri per scoprire ciò di cui parlo premettendoti solo che è tutt’altro che una rarità!
 

effemme8

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Infatti io ho detto che non è obbligatorio L’asseverazione ma consigliata.
Inoltre l’asseverazione diventa so obbligatoria quando opere interne diventano trainate al 110%. Ad esempio la sostituzione della caldaia privata o altro legata al 110% del condomino comporta la verifica immobiliare!

volevi scrivere " diventa SI obbligatoria quando .... " ?
 

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