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Hola, in un condominio con due accessi alle abitazioni distinti (per intenderci scala a e scala b) sono state messe in sicurezza il corridoio piu' alcune cantine di una delle 2 scale condominiali per consolidare la struttura portante della soletta e delle travi di sostegno. Tale lavoro ha interessato esclusivamente una delle cantine perche' l' altra scala e' meno danneggiata. Il lavoro e' stato realizzato, senza preavviso, da un' impresa il cui amministratore e' un condomino della scala interessata. L'amministratore (questa volta condominiale) ritiene che tali interventi siano di tipo strutturale e in quanto tali da considerare condominiali a tutti gli effetti. I condomini della scala e delle cantine che non sono state oggetto dei lavori non intendono pagare perche' l'intervento e' stato comunicato solo a lavori ultimati, il realizzatore e' un condomino (dov'e' il preventivo), l'opera non riguarda le loro cantine. Chi ha ragione
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Hola anche a te,

Intanto bisogna capire se questi lavori avevano il carattere d'urgenza affinchè l'amministratore ha fatto eseguire detti lavori senza preventiva autorizzazione assembleare, ma anche in questo caso, doveva riferirne alla prima assemblea utile, quindi intervenire sull'urgenza e convocare un'assemblea straordinaria prima che terminassero i lavori.
A mio parere, essendo che le cantine interessate sono di una sola scala, vale la regola dell'art. 1123 cc, che sancisce:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
 

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