tuonoblu

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Le modifiche che si fanno all'interno dei locali, senza toccare le strutture.

ovvio
è chiaro[DOUBLEPOST=1415528024,1415527872][/DOUBLEPOST]
condivido pienamente,
naturalmente è anche subordinato alla volontà da parte del condominio di voler intervenire in maniera tempestiva al fine di far desistere il conduttore da eventuali richieste di risarcimento per disagio, eccetera.
Se per esempio, all'interno del condominio iniziano disaccordi tali da allungare la tempistica d'intervento a danno del conduttore, in questo caso risarcire il disagio a chi compete? Considerato che la causa dell'intervento non può essere imputato a nessuno giachhè di natura accidentale?
Grazie

invece per eventuali disagi accampati dal conduttore, se dovesse verificarsi la situazione sopra esposta, a chi compete?
 

Certificatore

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Proprio come hai detto tu ...

Se per esempio, all'interno del condominio iniziano disaccordi tali da allungare la tempistica d'intervento a danno del conduttore, in questo caso risarcire il disagio a chi compete? Considerato che la causa dell'intervento non può essere imputato a nessuno giachhè di natura accidentale?

Difatti per le norme civilistiche prevedono che chiunque arrechi un danni per volontà o negligenza, ne contribuisca la responsabilità del danno creato.
Pertanto, se l'assemblea non vuole fare i lavori, la proprietà dell'immobile, ma in primo luogo l'amministratore può far eseguire i lavori ritenuti indifferibili ed urgenti, per l'incolumità delle persone, e poi riportare fare la riunione straordinaria per motivare la scelta effettuata e riportare le spese ripartite al condominio.
Il proprietario dei locali non potrà richiedere nulla se non la messa in pristino degli ambienti interessati.
Infine se il locatore e locatario entrano in discussione per imprevisti tali, allora è altra questione, perchè il conduttore non può recriminare risarcimento danni per situazioni impreviste e non rilevabili ... ma poi alla fine il problema (se andiamo a vedere bene) lo ha tirato fuori il conduttore ... e da qui ... si capisce ogni cosa ...:maligno:
 

tuonoblu

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Proprietario Casa
Infine se il locatore e locatario entrano in discussione per imprevisti tali, allora è altra questione, perchè il conduttore non può recriminare risarcimento danni per situazioni impreviste e non rilevabili ... ma poi alla fine il problema (se andiamo a vedere bene) lo ha tirato fuori il conduttore ... e da qui ... si capisce ogni cosa ...

Esatto!
Pare che effettivamente si stia rivelando in tale senso, nonostante il condominio si sia attivato tempestivamente per risolvere il problema (naturalmente sono tollerabili i tempi tecnici) il conduttore mi ha già fatto pervenire una lettera di citazione dal loro avvocato recriminando risarcimento di danni per :
ritardata apertura dell'attività commerciale;
danni d'immagine provocati all'azienda che ha sostenuto l'attività commerciale ed installato l'insegna luminosa all'esterno del locale;
mancato incasso da parte del titolare durante il periodo interessato al blocco dell'attività commerciale;
Pertanto mi hanno invitato a presentarmi nella sede legale per concordare a tavolino l'importo da corrispondere per il disagio e danni subiti dal conduttore.
A questo punto sono indeciso se rimbalzare la lettera ricevuta all'amministratore del mio condominio coinvolgendolo per gli aspetti di competenza o se rivolgermi direttamente al mio avvocato.
Cosa mi consigliate? E se condo voi come dovrei muovermi in questo caso?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
-Personalmente ricorrerei ad un legale; la questione va risolta a tre ( il conduttore vuole rivalersi su di me ed io in caso per rivalsa mi rivarrò sul condominio ) . Pare opportuno che venga trovata una soluzione condivisa tramite la procedura di mediazione conciliazione (che fra l'altro in tema condominiale e locativo è obbligatoria come è obbligatoria l'assistenza di un avvocato ) . Diversamente non se ne esce.
Addirittura mi farei parte attiva convocando io in mediazione-conciliazione sia il conduttore che il condominio ( e l' assicurazione condominiale se ve ne sono gli estremi ).

di che si tratta ?
Mediazione obbligatoria:
Dal 20 settembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per queste materie (vedi quelle in rosso sono quelle che ti riguardano )
· condominio-· diritti reali-· divisione-· successioni ereditarie-· patti di famiglia-
· locazione-· comodato-· affitto di aziende-· risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria--· risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità-· contratti assicurativi, bancari e finanziari

L'avvocato conosce bene la materia . La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.

E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione ( non sono dovute le spese di mediazione ma unicamente le spese di avvio circa 48 euro ).
dal primo incontro le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.


PS : Fra l'altro in mediazione -conciliazione è consentito ricorrere alle soluzioni più fantasiose e creative (cd. allargamento della torta ) , cosa improponibile in sede Giudiziale .
 
Ultima modifica:

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Addirittura mi farei parte attiva convocando io in mediazione-conciliazione sia il conduttore che il condominio ( e l' assicurazione condominiale se ve ne sono gli estremi ).

Intanto grazie per i suggerimenti e la guida che mi state fornendo,
ma vorrei precisare che il contratto di locazione prevedeva la ristrutturazione a carico del conduttore di alcune parti del locale le quali sono state adeguatamente elencate e specificate nel contratto (rifacimento di parquet, realizzazione nel tramezzo comunicante tra i due locali di una finestra e relativo infisso , sostituzione della porta di accesso, e certificazione APE), non era per nulla menzionato il rifacimento della colonna portante visto che tra le tante clausole nel contratto è stato anche evidenziato che ulteriori ed eventuali altre modifiche strutturali e accessorie dovevano essere preventivamente autorizzate dal proprietario. La ristrutturazione della colonna portante è stata una iniziativa esclusiva del conduttore, visto che al momento della locazione la colonna era ricoperta di grandi specchi, provenienti dalla precedente locazione (negozio di abbigliamento) e che a causa della rimozione degli stessi scorticando, scavando le pareti della colonna si è arrivati alla scoperta dei ferri arruginiti, ma ripeto alla luce del problema emerso "NESSUNO" aveva autorizzato questo lavoro.
Addirittura, il conduttore ha perfino dubitato che gli stessi specchi in passato siano stati posizionati allo scopo di nascondere il problema e che gli avrei rifilato una fregatura giacchè la locazione del locale aveva un vizio nascosto.
Invece di contro, sono assalito da dubbi seri, circa la condotta del conduttore, che in tutto questo sia stata architettata e mirata per un secondo fine visto che quando sono stato messo davanti al problema il conduttore si era già procurato, relazione tecnica, capitolato e preventivo della ditta esecutrice dei lavori (che ovviamente il condominio non ha voluto accettare).
E' da un mese che continuo a sollecitare il mio amministratore per essere notiziato circa lo stato d'avanzamento dei lavori ma è ancora tutto fermo, ogni volta l'amministratore accampa scuse di vario genere, non è stata ancora consegnata la relazione tecnica dell'ingegnere incaricato dal condominio, non è stato possibile stimare un preventivo, che poi alla fine dovrà passare al vaglio dell'assemblea di condominio, insomma la vedo lunga e tortuosa la questione, facendo perdere ulteriore tempo e quindi facendo maturare al mio conduttore sempre più pretese assurde, perciò sono convinto che anche il condominio debba essere chiamato in causa.
Comunque vedremo che inclinazione prende la problematica.
Speriamo bene
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa

La situazione diventa ancora più ingarbugliata, il conduttore continua a non voler collaborare e cooperare per i lavori di manutenzione, giacchè il condominio per dar corso ai lavori di manutenzione sul pilastro interno al locale, lavori già deliberati dall'assemblea di condominio, è necessario che sulla base della SCIA già aperta dal conduttore ci sia da parte dello stesso una comunicazione di sospensione momentanea dei lavori (da allegare alla nostra SCIA) e la disponibilità del locale per poter dar corso ai lavori suddetti.
Nonostante richieste formali con PEC e Racc. A/R sia del condominio che del mio avvocato continuano a perseguire una condotta di assoluta indifferenza, ignorando le comunicazioni sia dello scrivente che del condominio.
Il tutto mi da da pensare che stiano tramando qualche diabolico piano per sfruttare la situazione, ossia allungare i tempi per poter rivendicare in maniera più accentuata il disagio o danni vantati.
Adesso a questa situazione si è aggiunta anche una morosità di 15 giorni che immagino continui finchè non mi deciderò con una procedura di sfratto per morosità.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie
 

tuonoblu

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-Personalmente ricorrerei ad un legale; la questione va risolta a tre ( il conduttore vuole rivalersi su di me ed io in caso per rivalsa mi rivarrò sul condominio ) . Pare opportuno che venga trovata una soluzione condivisa tramite la procedura di mediazione conciliazione (che fra l'altro in tema condominiale e locativo è obbligatoria come è obbligatoria l'assistenza di un avvocato ) . Diversamente non se ne esce.
Addirittura mi farei parte attiva convocando io in mediazione-conciliazione sia il conduttore che il condominio ( e l' assicurazione condominiale se ve ne sono gli estremi ).

di che si tratta ?
Mediazione obbligatoria:
Dal 20 settembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per queste materie (vedi quelle in rosso sono quelle che ti riguardano )
· condominio-· diritti reali-· divisione-· successioni ereditarie-· patti di famiglia-
· locazione-· comodato-· affitto di aziende-· risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria--· risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità-· contratti assicurativi, bancari e finanziari

L'avvocato conosce bene la materia . La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.

E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione ( non sono dovute le spese di mediazione ma unicamente le spese di avvio circa 48 euro ).
dal primo incontro le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.


PS : Fra l'altro in mediazione -conciliazione è consentito ricorrere alle soluzioni più fantasiose e creative (cd. allargamento della torta ) , cosa improponibile in sede Giudiziale .


La situazione diventa ancora più ingarbugliata, il conduttore continua a non voler collaborare e cooperare per i lavori di manutenzione, giacchè il condominio per dar corso ai lavori di manutenzione sul pilastro interno al locale, lavori già deliberati dall'assemblea, è necessario che sulla base della SCIA , pratica già aperta dal conduttore, ci sia da parte dello stesso una comunicazione di sospensione momentanea dei lavori (da allegare alla nostra SCIA) e la disponibilità del locale per l'esecuzione dei lavori.
Nonostante richieste formali con PEC e Racc. A/R sia del condominio che del mio avvocato continuano a perseguire una condotta di assoluta indifferenza, ignorando le comunicazioni sia dello scrivente che del condominio.
Il tutto mi da da pensare che stiano tramando qualche diabolico piano per sfruttare la situazione, ossia allungare i tempi per poter rivendicare in maniera più accentuata il disagio o danni vantati.
Adesso a questa situazione si è aggiunta anche una morosità di 15 giorni che immagino continui finchè non mi deciderò con una procedura di sfratto per morosità.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie
 

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