Che intendi per opere interne?
Le modifiche che si fanno all'interno dei locali, senza toccare le strutture.
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Che intendi per opere interne?
Le modifiche che si fanno all'interno dei locali, senza toccare le strutture.
condivido pienamente,
naturalmente è anche subordinato alla volontà da parte del condominio di voler intervenire in maniera tempestiva al fine di far desistere il conduttore da eventuali richieste di risarcimento per disagio, eccetera.
Se per esempio, all'interno del condominio iniziano disaccordi tali da allungare la tempistica d'intervento a danno del conduttore, in questo caso risarcire il disagio a chi compete? Considerato che la causa dell'intervento non può essere imputato a nessuno giachhè di natura accidentale?
Grazie
Se per esempio, all'interno del condominio iniziano disaccordi tali da allungare la tempistica d'intervento a danno del conduttore, in questo caso risarcire il disagio a chi compete? Considerato che la causa dell'intervento non può essere imputato a nessuno giachhè di natura accidentale?
ma poi alla fine il problema (se andiamo a vedere bene) lo ha tirato fuori il conduttore ... e da qui ... si capisce ogni cosa ...
Infine se il locatore e locatario entrano in discussione per imprevisti tali, allora è altra questione, perchè il conduttore non può recriminare risarcimento danni per situazioni impreviste e non rilevabili ... ma poi alla fine il problema (se andiamo a vedere bene) lo ha tirato fuori il conduttore ... e da qui ... si capisce ogni cosa ...
Addirittura mi farei parte attiva convocando io in mediazione-conciliazione sia il conduttore che il condominio ( e l' assicurazione condominiale se ve ne sono gli estremi ).
Addirittura
-Personalmente ricorrerei ad un legale; la questione va risolta a tre ( il conduttore vuole rivalersi su di me ed io in caso per rivalsa mi rivarrò sul condominio ) . Pare opportuno che venga trovata una soluzione condivisa tramite la procedura di mediazione conciliazione (che fra l'altro in tema condominiale e locativo è obbligatoria come è obbligatoria l'assistenza di un avvocato ) . Diversamente non se ne esce.
Addirittura mi farei parte attiva convocando io in mediazione-conciliazione sia il conduttore che il condominio ( e l' assicurazione condominiale se ve ne sono gli estremi ).
di che si tratta ?
Mediazione obbligatoria:
Dal 20 settembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per queste materie (vedi quelle in rosso sono quelle che ti riguardano )
· condominio-· diritti reali-· divisione-· successioni ereditarie-· patti di famiglia-
· locazione-· comodato-· affitto di aziende-· risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria--· risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità-· contratti assicurativi, bancari e finanziari
L'avvocato conosce bene la materia . La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.
E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione ( non sono dovute le spese di mediazione ma unicamente le spese di avvio circa 48 euro ).
dal primo incontro le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.
PS : Fra l'altro in mediazione -conciliazione è consentito ricorrere alle soluzioni più fantasiose e creative (cd. allargamento della torta ) , cosa improponibile in sede Giudiziale .
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