Non possano, ma devono, essere corrisposti alla fine della locazione. Ritengo che visto che se il locatore se li è trattenuti ne deve corrispondere l'indennizzo conseguenti, chiamalo: interessi o danno arrecato.
Il punto è che non si ravvisa alcun danno (gli interessi sono dovuti, alternativamente, al termine di ciascun anno o al termine della locazione. Per la Cassazione è lo stesso e non rileva, come non potrebbe altrimenti, alcun danno). Pertanto, si applica il regime dell'interesse semplice.