GASP

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho letto che da gennaio 2011, il tasso di interesse legale aumenterà dall'1% all' 1,5%. Avendo ristrutturato un immobile in affitto, quale percentuale sarà da applicare sulle spese straordinarie sostenute?
grazie.
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Credo che non possa chiedere gli interessi legali.
Le previsioni della L. 392/78:
Art.23. (Riparazioni straordinarie). Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.

Sono state abrogate dalla L. 431/98 :
Art. 14.
omissis...
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Auguri :daccordo::fiore:
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Trattandosi di uno degli articoli abrogati io di solito inserisco questo articolo nei contratti liberi ed anche in quelli convenzionati.
Deve essere appunto inserito tra le clausole, diversamente non si applica, poichè non esiste più la norma.

Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore, il quale, per rivalersi, ha la facoltà di chiedere al conduttore un aumento del canone annuo non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nell’esecuzione delle opere.
 

GASP

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per le risposte, l'articolo 23 è menzionato nei contratti.
L'aumento da applicare quindi sarà credo quello in vigore nel 2011 ?
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa, ma tu hai menzionato l'artioclo 23 della 392/78 nel contratto? in questo caso ho qualche dubbio. Il 23 lo devi considerare come un puro riferimento testuale e non normativo, perchè come detto non esiste più sotto questo aspetto.
Semplicemente tu concordi con il conduttore la possibilità di integrare il corrispettivo annuo in misura del tasso legale vigente. Quindi, per il 2011 sarà pari all'1,5%, previo preavviso raccomandato.:)
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Semplicemente tu concordi con il conduttore la possibilità di integrare il corrispettivo annuo in misura del tasso legale vigente.

Penso, al limite, :
Integrare il canone annuo di affitto con la percentuale del tasso legale relativo alle spese della ristrutturazione.
Auguri di Felice 2011 :daccordo::fiore:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Tra l'altro nei contratti cosiddetti liberi è possibile che l'adeguamento del canone si faccia applicando al medesimo il 100% dell'indice Istat (nella legge 392/78 l'adeguamento si fa invece con il 75% del detto indice). Va però anch'esso scritto in contratto.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Confermo che il tasso legale dal 1 gennaio 2011 è aumentato dal 1% all' 1,5% ; cio' comporterà fra l'altro la revisone delle tabelle determinanti la quota di usufrutto e nuda proprietà ( valida ai soli fini fiscali )
 

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