Kaffeine76

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Proprietario Casa
salve
un condomino vorrebbe intallare un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo del suo appartamento ( tra poco ci sarà l'assemblea);
le domande sono:

a) l'eventuale installazione dell'impianto fotovoltaico ad uso esclusivo puo' determinare una possibile revisione delle tabelle millesimali condominiali a SUO sfavore?

b) come viene ripartita tra i condomini la falda del tetto condominiale favorevole per l'impianto fotovoltaico ?

ciao e grazie a tutti
 
a) no
b) in base ai millesimi di proprietà.



Come detto, potrà utilizzare solo la parte corrispondente ai suoi millesimi della falda favorevole del tetto, oppure farsi cedere da altri condomini i diritti sulle loro parti non utilizzate.
per farsi cedere i diritti basta solo la verbalizzazione in assemblea o occorre altro ?
 
Mi permetto di entrare in questa discussione perché le cose sull'argomento sono un po' cambiate negli ultimi anni; con la riforma del Codice Civile in materia di Condominio del 2012 è stato infatti introdotto l'art. 1122 bis che tratta specificatamente il tema.
Non lo riporto per intero (è abbastanza lungo) ma il concetto praticamente è che un condòmino può installare il fotovoltaico su parti comuni (in questo caso il tetto) e non serve l'autorizzazione dell'assemblea, che in qualsiasi caso non può negargli questo diritto.
Può inoltre occupare tutto lo spazio necessario (uso intensivo della cosa comune), ma sempre osservando l'art. 1102 C.C. (gli altri condòmini devono avere il medesimo diritto).
Detta così pare un controsenso, ma l'interpretazione maggioritaria è che se oggi solo un solo condòmino installa il fotovoltaico (e gli altri al momento non sono interessati) potrebbe utilizzare anche tutto lo spazio a disposizione, consapevole però che se in futuro qualcun altro volesse installare a sua volta l'impianto (oppure il Condominio per uso comune) la superficie occupata dovrebbe essere riparametrata in base alle esigenze per permettere anche agli altri di usufruirne.

Non so se posso postare link, ma ci provo; qui l'art. 1122 bis con commento e, in fondo alla pagina, domande e risposte ai lettori molto interessanti dal punto di vista della spiegazione "pratica":
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1122bis.html#:~:text=La%20norma%20di%20legge%20per,di%20propriet%C3%A0%20individuale%20dell'interessato.

Per completezza, anche l'art 1102 che è strettamente collegato:
Art. 1102 codice civile - Uso della cosa comune
 
Detta così pare un controsenso, ma l'interpretazione maggioritaria .....
Sarà anche possibile una interpretazione estensiva: al solito con una norma ambivalente che pone a carico di chi "rischia", l'eventuale onere di rimuovere e ridimensionare il tutto. e potenzialmente rendere controproducente l'investimento.
Credo molto meglio stipulare un vero e proprio contratto
 

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