E' l'amministratore che deve rivolgersi verso il proprietario,
il quale potrà poi rivalersi sul suo inquilino, e se quest'ultimo non gli rimborserà le spese, questi potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora l'importo non pagato superi quello di 2 mensilità del canone (art.5 legge 392/1978).
Corte di Cassazione sentenza n. 17619/07.-
Il condominio non può esigere il pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè tra “questi ultimi e il condominio,...., non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”, neppure in quelle ipotesi – come quella esaminata dalla Corte - in cui gli inquilini abbiano sempre provveduto a pagare personalmente e spontaneamente gli oneri condominiali direttamente al condominio, essendo ormai disatteso dalla giurisprudenza l’orientamento teso ad estendere gli obblighi dei condomini a chi si sia comportato come tale.
Corte di Cassazione n. 574/2011: La Corte di Cassazione con tale sentenza ha ribadito che, “in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero
quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività' del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07)”.